Cassazione Civile, Ordinanza n. 40196/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non esamina nel merito i motivi di ricorso perché ritiene l'impugnazione inammissibile per difetto del requisito di contenuto-forma previsto dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. La decisione impugnata resta quindi ferma. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Campobasso, ma il testo dell'ordinanza non consente di ricostruire la vicenda sostanziale che aveva dato origine alla lite né il contenuto specifico delle censure. La Corte rileva, in via preliminare, che il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., perché privo di una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa. Viene ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa rappresentazione sia del fatto sostanziale sia del fatto processuale, senza imporre alla Corte il ricorso ad altre fonti o agli atti del fascicolo, neppure alla sentenza impugnata, così da consentire la comprensione della portata delle doglianze.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
mancata esposizione del fatto
Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, necessaria a rendere intelligibili le censure senza che la Corte debba attingere ad altre fonti o agli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di inammissibilità, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione sommaria dei fatti è un requisito di ammissibilità sostanziale e non un mero formalismo.
- La funzione dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. è consentire alla Corte di comprendere immediatamente la vicenda sostanziale e processuale e il significato delle doglianze, senza dover ricostruire il fatto da fonti esterne al ricorso.
- La mancanza di una narrazione chiara e completa dei fatti comporta l'inammissibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza in astratto delle censure.
- In caso di inammissibilità del ricorso possono ricorrere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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