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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43830/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cattaneo è stato condannato per aver formato due false attestazioni, apparentemente rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, consegnate a un proprio cliente nell'ambito della sua attività di commercialista/CAF. Ha impugnato la sentenza con sette motivi: (1) nullità del giudizio d'appello per mancato rinvio dell'udienza nonostante l'adesione del difensore allo sciopero delle udienze; (2) tardiva e irregolare comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero; (3) vizi di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva (mancata verifica diretta presso l'Agenzia delle Entrate); (4) successo del vizio di legge per configurarsi come reato impossibile/inosservanza perché la persona offesa era consapevole di non aver pagato l'imposta e i documenti sarebbero state mere fotocopie; (5) difetto di prova del dolo; (6) vizi nella commisurazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (7) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: la mancata richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis L. n.176/2020 rendeva irrilevante l'adesione all'astensione, e le conclusioni del PG sono state comunque notificate in tempo utile; il terzo motivo è stato giudicato generico e inammissibile perché non era stata dedotta la specifica richiesta di ammissione di prove decisive ai sensi dell'art. 495 c.p.p. Il quarto motivo è stato rigettato: la falsità era idonea a trarre in inganno la vittima che si era rivolta al professionista per chiarimenti, e gli estratti della banca dati dell'Agenzia sono stati considerati atti originali; il quinto motivo sul dolo è stato ritenuto inammissibile perché devoluto in appello in termini diversi (contestazione della materialità) e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato; i motivi sesto e settimo sono stati considerati generici e volti a rievocare questioni di merito non sindacabili in Cassazione, dovendosi inoltre ritenere che la Corte territoriale aveva fornito motivazione sufficiente sul diniego delle attenuanti e della causa di non punibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma richiamata quale riferimento al reato contestato (falsità in atti): la Corte l'ha ritenuta pertinente per la qualificazione delle attestazioni false riprodotte come estratti della banca dati

  • art. 482 c.p.

    Norma richiamata in relazione alla falsità materiale o ideologica: applicata congiuntamente all'art. 477 per la configurazione del reato

  • art. 23-bis, L. n. 176/2020

    Disciplina emergenziale sulla trattazione in camera di consiglio: la Corte ha ritenuto che, in assenza di richiesta di trattazione orale nel termine perentorio previsto, l'adesione del difensore allo sciopero non obblighi il giudice a rinviare l'udienza

  • art. 495 c.p.p.

    Norma che disciplina l'ammissione delle prove: la Cassazione ha ricordato che la mancata assunzione di prova decisiva può essere dedotta in cassazione solo se sia stata chiesta l'ammissione del mezzo di prova ai sensi di tale articolo

  • art. 131-bis c.p.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente motivato e che il ricorso non avesse efficacemente confutato tale motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro

Massime di principio

  • L'adesione del difensore a uno sciopero delle udienze non comporta automaticamente il rinvio dell'udienza se non è stata preventivamente richiesta la trattazione orale nei termini previsti dalla normativa (es. art. 23-bis L. n.176/2020); il giudice non è obbligato a rinviare per tale sola adesione.
  • La tardiva o errata notifica di atti dell'ufficio (es. conclusioni del PG inviate per errore) è irrilevante se la versione corretta è stata comunque ricevuta in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di difesa.
  • Una censura per mancata acquisizione di prova decisiva è inammissibile in Cassazione se il ricorrente non ha chiesto l'ammissione del mezzo di prova nel procedimento di merito ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; le deduzioni generiche non sono sufficienti.
  • La qualificazione della falsità (e la valutazione della offensività del falso) richiede una valutazione concreta della capacità del documento di trarre in inganno: anche copie o estratti informatici possono costituire 'atti originali' se assumono l'apparenza e le caratteristiche dell'atto pubblico o dell'estratto ufficiale.
  • L'affermazione che il reato sia 'impossibile' o 'inoffensivo' richiede elementi specifici e non può basarsi su semplici argomentazioni astratte; la consapevolezza successiva della vittima di essere stata raggirata non esclude l'idoneità ingannatoria del documento al momento della consegna.
  • Le censure sulla sussistenza del dolo, sulla commisurazione della pena o sul riconoscimento delle attenuanti devono essere formulate in modo preciso e confrontarsi con la motivazione di merito; la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito con argomentazioni generiche.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. richiede che il ricorrente si confronti puntualmente con la motivazione del giudice: senza ciò la censura risulta generica e non idonea a fondare la cassazione.

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