Cassazione Penale, Sentenza n. 43830/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cattaneo è stato condannato per aver formato due false attestazioni, apparentemente rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, consegnate a un proprio cliente nell'ambito della sua attività di commercialista/CAF. Ha impugnato la sentenza con sette motivi: (1) nullità del giudizio d'appello per mancato rinvio dell'udienza nonostante l'adesione del difensore allo sciopero delle udienze; (2) tardiva e irregolare comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero; (3) vizi di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva (mancata verifica diretta presso l'Agenzia delle Entrate); (4) successo del vizio di legge per configurarsi come reato impossibile/inosservanza perché la persona offesa era consapevole di non aver pagato l'imposta e i documenti sarebbero state mere fotocopie; (5) difetto di prova del dolo; (6) vizi nella commisurazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (7) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo e il secondo motivo: la mancata richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis L. n.176/2020 rendeva irrilevante l'adesione all'astensione, e le conclusioni del PG sono state comunque notificate in tempo utile; il terzo motivo è stato giudicato generico e inammissibile perché non era stata dedotta la specifica richiesta di ammissione di prove decisive ai sensi dell'art. 495 c.p.p. Il quarto motivo è stato rigettato: la falsità era idonea a trarre in inganno la vittima che si era rivolta al professionista per chiarimenti, e gli estratti della banca dati dell'Agenzia sono stati considerati atti originali; il quinto motivo sul dolo è stato ritenuto inammissibile perché devoluto in appello in termini diversi (contestazione della materialità) e la Corte d'appello ha adeguatamente motivato; i motivi sesto e settimo sono stati considerati generici e volti a rievocare questioni di merito non sindacabili in Cassazione, dovendosi inoltre ritenere che la Corte territoriale aveva fornito motivazione sufficiente sul diniego delle attenuanti e della causa di non punibilità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata quale riferimento al reato contestato (falsità in atti): la Corte l'ha ritenuta pertinente per la qualificazione delle attestazioni false riprodotte come estratti della banca dati
Norma richiamata in relazione alla falsità materiale o ideologica: applicata congiuntamente all'art. 477 per la configurazione del reato
Disciplina emergenziale sulla trattazione in camera di consiglio: la Corte ha ritenuto che, in assenza di richiesta di trattazione orale nel termine perentorio previsto, l'adesione del difensore allo sciopero non obblighi il giudice a rinviare l'udienza
Norma che disciplina l'ammissione delle prove: la Cassazione ha ricordato che la mancata assunzione di prova decisiva può essere dedotta in cassazione solo se sia stata chiesta l'ammissione del mezzo di prova ai sensi di tale articolo
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che il diniego fosse adeguatamente motivato e che il ricorso non avesse efficacemente confutato tale motivazione
Norma che prevede la condanna alle spese e al versamento alla cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro
Massime di principio
- L'adesione del difensore a uno sciopero delle udienze non comporta automaticamente il rinvio dell'udienza se non è stata preventivamente richiesta la trattazione orale nei termini previsti dalla normativa (es. art. 23-bis L. n.176/2020); il giudice non è obbligato a rinviare per tale sola adesione.
- La tardiva o errata notifica di atti dell'ufficio (es. conclusioni del PG inviate per errore) è irrilevante se la versione corretta è stata comunque ricevuta in tempo utile per consentire l'esercizio del diritto di difesa.
- Una censura per mancata acquisizione di prova decisiva è inammissibile in Cassazione se il ricorrente non ha chiesto l'ammissione del mezzo di prova nel procedimento di merito ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; le deduzioni generiche non sono sufficienti.
- La qualificazione della falsità (e la valutazione della offensività del falso) richiede una valutazione concreta della capacità del documento di trarre in inganno: anche copie o estratti informatici possono costituire 'atti originali' se assumono l'apparenza e le caratteristiche dell'atto pubblico o dell'estratto ufficiale.
- L'affermazione che il reato sia 'impossibile' o 'inoffensivo' richiede elementi specifici e non può basarsi su semplici argomentazioni astratte; la consapevolezza successiva della vittima di essere stata raggirata non esclude l'idoneità ingannatoria del documento al momento della consegna.
- Le censure sulla sussistenza del dolo, sulla commisurazione della pena o sul riconoscimento delle attenuanti devono essere formulate in modo preciso e confrontarsi con la motivazione di merito; la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito con argomentazioni generiche.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. richiede che il ricorrente si confronti puntualmente con la motivazione del giudice: senza ciò la censura risulta generica e non idonea a fondare la cassazione.
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