Cassazione Civile, Ordinanza n. 07306/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società in liquidazione, già dichiarata fallita, ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro l’ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso avverso la sentenza con cui era stato confermato il fallimento. Ha dedotto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 391-bis e 395 c.p.c. per asserita svista decisiva della Corte; (2) errore revocatorio di fatto sulla questione della prescrizione del credito erariale, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto infondata l’eccezione perché le cartelle esattoriali erano state notificate entro il termine decennale decorrente dall’estinzione dei giudizi tributari; (3) ulteriore errore revocatorio per omesso esame di doglianze, sentenze e documenti relativi alla prescrizione e ad atti di vendita e retrovendita del 2004; (4) errore revocatorio in relazione alla mancata questione di legittimità costituzionale e alla mancata rimessione alla Corte di giustizia UE ai sensi dell’art. 267 TFUE. La curatela del fallimento ha resistito con controricorso, e ha resistito anche la società I Piloti s.r.l. quale controinteressata nel precedente giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha affermato che l’omesso esame di una questione processuale non integra errore di fatto revocatorio, ma semmai un vizio di motivazione o una violazione processuale non rilevabile in sede di revocazione della sentenza di cassazione; inoltre, non è revocabile la valutazione, anche errata, di atti e documenti già esaminati dalla Corte, perché ciò attiene a un errore di giudizio e non di fatto. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancanza di specifica critica alla decisione impugnata; i motivi secondo e terzo sono stati reputati inidonei a configurare un errore revocatorio perché miravano in sostanza a un nuovo esame del merito della questione prescrizionale; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché la mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE costituisce valutazione di diritto, non di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate per ciascun controricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario per I Piloti s.r.l. e liquidazione in favore dello Stato per la curatela, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione della sentenza di cassazione è ammessa solo nei limiti dell’errore di fatto revocatorio; non può essere usata per contestare valutazioni di diritto o di merito già compiute dalla Corte.
L’errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto decisivo, non l’omesso esame di questioni processuali né l’erronea valutazione di atti e documenti.
art. 267 TFUE
La mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia non integra errore revocatorio, trattandosi di valutazione giuridica e non fattuale.
Le spese in favore della curatela sono state liquidate a favore dello Stato in ragione dell’attestata mancanza di fondi della procedura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio della sentenza di cassazione presuppone una svista percettiva su un fatto storico decisivo, risultante dagli atti o dai documenti, e non può consistere nella critica alla valutazione giuridica o all’apprezzamento del materiale processuale.
- L’omesso esame di una questione processuale, anche se rilevabile d’ufficio, non integra di per sé errore revocatorio, perché non equivale alla supposizione inesistente di un fatto ma a una mancata attività decisoria o motivazionale.
- La deduzione di un errore revocatorio non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio sul merito di questioni già decise, come la prescrizione di un credito o la portata di documenti esaminati nel precedente giudizio di legittimità.
- La mancata rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE è censurabile, ove ne ricorrano i presupposti, come questione di diritto, ma non come errore revocatorio di fatto.
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