Cassazione Penale, Sentenza n. 40997/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per truffa (10 mesi di reclusione e 350,00 euro di multa) con due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata sottoscrizione del presidente e dell'estensore (richiamo agli artt. 181 e 546 c.p.p.); 2) violazione di legge e motivazione illogica/contraddittoria per il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), atteso che vi sarebbero state offerte risarcitorie e scuse indicative di resipiscenza e che le annotazioni sul casellario riguardano fatti dichiarati non punibili per particolare tenuità.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha rilevato che l'esame del fascicolo ha mostrato il deposito regolare della sentenza originale con attestazione di cancelleria e la presenza delle firme del presidente e dell'estensore (che ha sottoscritto anche ogni pagina), rendendo infondato il vizio dedotto. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto le censure generiche e ripetitive: la Corte di appello ha motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi concreti (il tentativo di contatto per risarcimento è stato valutato strumentale) e il diniego della sospensione condizionale per impossibilità di formulare una prognosi favorevole alla luce di pregresse sentenze attestanti la commissione di illeciti analoghi, elementi non sindacabili in cassazione se non viziati. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Regola la celebrazione del processo con contraddittorio scritto; la Corte ha rilevato che il procedimento si è svolto in forma scritta in assenza di rituale richiesta di trattazione orale.
Norma connessa alla trattazione scritta; conferma che la mancata richiesta di trattazione orale comporta il giudizio senza presenza delle parti.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivi relativi alla motivazione); la Corte ha ritenuto ammissibili in quanto inquadrati, ma poi manifestamente infondati o generici.
Riguarda la firma degli atti giudiziari; il ricorrente ha dedotto nullità per mancata sottoscrizione ma la Corte ha accertato la presenza delle firme nel fascicolo.
Norma relativa alla forma e sottoscrizione della sentenza; il vizio contestato è stato escluso dopo verifica del deposito e delle sottoscrizioni nel fascicolo.
Stabilisce la diminuente per particolare tenuità o altre circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il riconoscimento richiede elementi positivi concreti e non deriva automaticamente dall'assenza di elementi negativi.
Regola la sospensione condizionale della pena subordinata a una prognosi favorevole circa l'astensione dal reato; la Corte ha ritenuto che le annotazioni sul certificato penale e la pregressa commissione di illeciti analoghi ostavano a una prognosi favorevole.
Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione di nullità della sentenza per mancata sottoscrizione richiede una prova nel fascicolo di merito: la semplice ricezione via PEC di un documento privo di firma non è automaticamente idonea se gli originali depositati risultano regolari.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. richiede elementi positivi concreti (comportamenti riparatori realizzati, costante resipiscenza) e non deriva dal mero tentativo di offerta risarcitoria o dall'assenza di precedenti negativi.
- La sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. dipende da una valutazione prognostica sulla personalità dell'imputato: annotazioni di precedenti illeciti, anche se formalmente assolte o non punibili per tenuità, possono legittimamente influire negativamente sulla prognosi.
- Le valutazioni di merito e la discrezionalità motivazionale della Corte di appello non sono sindacabili in Cassazione salvo vizi logici o di diritto manifesti; censure generiche e ripetitive sono dichiarate inammissibili.
- Nei procedimenti svolti per contraddittorio scritto le parti devono richiedere espressamente la trattazione orale o rinunciare a essa; il mancato esercizio della richiesta rende procedura e decisione valide.
- Il ricorso inammissibile o manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi è opportuno valutare con attenzione la fondatezza dei motivi prima del deposito.
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