Ordinanza n. 603/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determina prot. n. 8689 del 28.11.2025, notificata via PEC in pari data, nella parte in cui, il Comune di Stimigliano, nell'autorizzare Inwit all'installazione della SRB NIN0683 per la telefonia mobile 5G prevista nel PNRR ex art. 44 CCE, ha dettato alcune prescrizioni realizzative per mascheramento a finto albero non eseguibili e irrealizzabili; di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché endoprocedimentale, tra cui il parere comunale prot. n. 6675 del 9.9.2025, anch'esso nella parte in cui indicata la prescrizione del mascheramento della SRB con un finto albero la nota del Comune di Stimigliano prot. n. 8453 del 18.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina comunale di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base 5G, limitatamente alla prescrizione del mascheramento mediante finto albero, nonché gli atti presupposti e connessi contenenti la medesima prescrizione
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina comunale che autorizzava l’installazione della stazione radio base, contestando specificamente le prescrizioni relative al mascheramento dell’impianto mediante un finto albero, ritenute tecnicamente impossibili da realizzare. La domanda cautelare è stata proposta deducendo, secondo la valutazione sommaria propria della fase cautelare, la carenza istruttoria e motivazionale degli atti, poiché la documentazione prodotta in giudizio evidenziava l’impossibilità tecnica di adempiere alla prescrizione. È stato inoltre prospettato un pregiudizio derivante dall’efficacia immediata della prescrizione, da valutare insieme agli interessi pubblici connessi all’attuazione dell’intervento finanziato nell’ambito del PNRR.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in relazione alla carenza istruttoria e motivazionale: dalla documentazione depositata risultava infatti tecnicamente impossibile adempiere alla prescrizione del mascheramento a finto albero. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando meritevole di apprezzamento sia il pregiudizio potenziale per la ricorrente sia l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento connesso al PNRR. L’efficacia dell’atto è stata quindi sospesa soltanto nella parte relativa alla prescrizione del mascheramento della stazione radio base, senza incidere sulle altre previsioni autorizzative. La decisione sul merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 marzo 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
La domanda cautelare collegiale è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con sospensione parziale dell’efficacia dell’atto impugnato.
art. 44 Codice delle comunicazioni elettroniche
La prescrizione contestata riguarda un’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile 5G prevista nell’ambito degli interventi PNRR richiamati dall’articolo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prescrizione amministrativa relativa alle modalità realizzative di un impianto può essere sospesa quando la documentazione disponibile evidenzi, con valutazione sommaria, la sua tecnica impossibilità di esecuzione e faccia emergere una carenza istruttoria e motivazionale dell’atto.
- Il requisito del fumus boni iuris può ritenersi integrato, nella fase cautelare, quando l’amministrazione imponga una prescrizione tecnicamente irrealizzabile senza un’adeguata istruttoria sulla concreta fattibilità della misura.
- Nel bilanciamento cautelare devono essere considerati sia il pregiudizio potenziale per il destinatario dell’atto sia gli interessi pubblici connessi alla tempestiva realizzazione di interventi infrastrutturali finanziati dal PNRR.
- Quando l’illegittimità cautelarmente rilevata riguarda soltanto una specifica prescrizione, la sospensione dell’efficacia deve essere limitata a tale parte, lasciando ferme le restanti previsioni del provvedimento autorizzatorio.
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