Cassazione Civile, Sentenza n. 19303/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Marino impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Agrigento: quest'ultimo aveva ritenuto che, in occasione della riunione del 19 novembre 2013 presso l'Assessorato regionale all'Energia e Rifiuti, Marino avesse proferito frasi diffamatorie all'indirizzo di Catanzaro Giuseppe, cagionando un danno non patrimoniale a Giuseppe e un danno riflesso alle società riconducibili. Marino deduceva (i) che non aveva pronunciato le frasi contestate o che le stesse erano scriminate dal diritto di critica politica; (ii) che la quantificazione del danno era errata e non adeguatamente provata; (iii) che la Corte d'appello non aveva considerato correttamente una successiva sentenza penale assolutoria che metteva in discussione l'attendibilità dei testi Catalano e Todaro, e contestava la regolazione delle spese processuali (compensazione e mancata condanna di Fabio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marino. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di rivedere la valutazione delle prove di merito e ha confermato che la sentenza penale assolutoria non vincola il giudizio civile, in mancanza del trasferimento dell'azione civile nel processo penale (art. 75, comma 2 c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha confermato che il danno alla reputazione può essere desunto anche per presunzioni dai fatti e dalle circostanze documentate, e ha ritenuto corretta la quantificazione equitativa del Tribunale. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata compensazione integrale delle spese (ampia discrezionalità del giudice di merito), ma ha fornito una diversa giustificazione rispetto alla Corte d'appello riguardo alla mancata condanna di Fabio: la domanda di quest'ultimo era stata rigettata ma non risultava provato che la sua posizione avesse aggravato la difesa di Marino, dunque nulla è dovuto in favore di soggetti le cui domande non siano state accolte quando la difesa non fosse stata specificamente diretta contro di loro. Conseguenza economica: spese di cassazione compensate per un terzo, con il residuo a carico del ricorrente (due terzi) a favore dei controricorrenti, oltre contributi e spese forfetarie come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
Costituzione, art. 21
Riconoscimento del diritto di manifestazione del pensiero e del diritto di critica politica; pero' tale diritto non tutela espressioni che costituiscono contumelie personali non attinenti all'oggetto del dibattito
Richiamato nel senso che l'esercizio del diritto di critica può costituire scriminante, ma non quando le affermazioni siano gratuiti attacchi personali
Codice penale, art. 595 (diffamazione)
La fattispecie di diffamazione può integrare anche l'illecito civile; le espressioni ritenute offensive costituiscono base del risarcimento
Principio generale di responsabilità civile per fatto illecito: applicato per fondare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
Regola della prova: il danneggiato deve allegare e, ove possibile, dimostrare il pregiudizio; tuttavia il giudice può ricorrere a presunzioni se adeguatamente motivate
Codice di procedura civile, art. 92
Discrezionalità del giudice in materia di condanna alle spese; la Corte territoriale ha esercitato tale potere nel merito e la Corte di legittimità ne ha riconosciuto l'ampia sindacabilità limitata
Codice di procedura penale, art. 652
Non applicabile alla sentenza penale assolutoria quando l'azione civile non è stata trasferita nel processo penale; il giudizio civile resta autonomo rispetto a quello penale
Codice di procedura penale, art. 75, comma 2
Richiama la possibilità di trasferimento dell'azione civile nel processo penale: in mancanza del trasferimento, la decisione penale non vincola automaticamente il processo civile
Codice di procedura penale, art. 654
Rilevato come inconferente: applicabile a giudizi civili diversi dai risarcimenti di danni, quindi non idoneo a mutare l'autonomia del giudizio civile in tema di risarcimento
Massime di principio
- Una sentenza penale assolutoria non vincola automaticamente il giudizio civile sui medesimi fatti se l'azione civile non è stata trasferita nel processo penale (art. 75 c.p.p.): il giudice civile può rivalutare autonomamente l'attendibilità delle prove
- Il diritto di critica politica (Cost. art. 21) tutela espressioni politiche ma non copre attacchi personali gratuiti, che possono integrare diffamazione
- Il danno non patrimoniale alla reputazione può essere provato anche per via presuntiva: il giudice può desumerlo da fatti, contesto e circostanze documentate e liquidarlo equitativamente
- La valutazione equitativa del danno richiede comunque un adeguato fondamento probatorio (anche indiziario) e non va considerata un danno in re ipsa
- Le decisioni discrezionali dei giudici di merito in ordine alle spese processuali sono difficilmente sindacabili in Cassazione, salvo vizio di motivazione o eccesso di discrezionalità
- Quando più persone lamentano lo stesso fatto diffamatorio ma solo alcune ottengono ritenuta la lesione, i soggetti la cui domanda è rigettata non ottengono automaticamente la rifusione delle spese se la difesa non è stata specificamente diretta contro di loro
- In controversie complesse su reputazione e interessi di più soggetti, è importante allegare e provare la specifica lesione (per le società, elementi di pregiudizio commerciale/contrattuale; per le persone fisiche, ripercussioni personali/professionali)
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