Cassazione Civile, Sentenza n. 19260/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione disciplinare che l'aveva sospesa per 6 mesi denunciando la mancanza della sottoscrizione della motivazione da parte dell'estensore/relatore espressamente designato. Sosteneva che, per effetto del richiamo operato dall'art. 59, lett. n) della legge n. 247/2012 al codice di procedura penale (art. 546 c.p.p.), la sentenza del collegio disciplinare dovesse essere sottoscritta anche dal relatore e che la mancanza di tale firma determinasse nullità del provvedimento o comunque vizio idoneo a ledere il diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da due rationes decidendi non censurate dalla ricorrente (a) la sottoscrizione del presidente e del segretario garantisce la riconducibilità della motivazione alla sezione designata e la conformità della motivazione alla deliberazione; (b) il vizio denunciato è meramente formale e non ha leso il diritto di difesa né il contraddittorio. Soprattutto, nella sede di legittimità la Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui i provvedimenti disciplinari dei Consigli Distrettuali di Disciplina devono essere sottoscritti dal presidente del collegio e non dal relatore. Non sono state imposte spese e rilevati presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 59, lett. n) legge 31.12.2012 n.247
richiama l'articolo 546, commi secondo e terzo, c.p.p., ed impone che i provvedimenti disciplinari siano sottoscritti sia dal presidente che dal relatore
Il richiamo al codice di procedura penale va letto nei limiti della compatibilità: la Corte interpreta che per i CDD la sottoscrizione richiesta è quella del presidente (e del segretario), non del relatore, quando compatibile con la natura amministrativa del CDD
art. 37 legge 31.12.2012 n.247
"Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 ... secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile"
Il richiamo agli articoli del regio decreto e al codice di procedura civile vale per il CNF, organo di vertice di natura giurisdizionale; non implica automaticamente l'applicazione pedissequa delle stesse formalità ai CDD
regio decreto 22.1.1934 n.37, art. 51 (richiamato)
le decisioni devono essere sottoscritte dal Presidente e dal Segretario
La disciplina storica sulle deliberazioni degli organi forensi prevede la sottoscrizione da parte di Presidente e Segretario; la Corte la considera applicabile, per compatibilità, anche alle decisioni del CDD
regio decreto 22.1.1934 n.37, art. 64 (richiamato)
Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili
Il rinvio alle norme del codice di procedura penale è soggetto al criterio di compatibilità: la Corte verifica la compatibilità con la natura amministrativa del CDD prima di applicare formalismi penali
art. 546 c.p.p.
"La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore"; "la sentenza è nulla … se manca la sottoscrizione del giudice"
Tale disposizione vale per la giurisdizione penale; la Corte ritiene che non imponga automaticamente l'identico regime di sottoscrizione per gli organi disciplinari interni (CDD) quando questi svolgono funzione amministrativa e non giurisdizionale
art. 360 c.p.c., comma 1, n.3
motivazione del motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione di norme di diritto)
Norma utilizzata come parametro del mezzo di impugnazione; la Corte valuta l'ammissibilità del motivo ex art. 360(1)(3) e lo dichiara inammissibile perché non investe utilmente tutte le rationes decidendi
art. 363 c.p.c.
ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., va affermato il seguente principio di diritto
Consente alla Corte di affermare, nell'interesse della legge, un principio di diritto generale (qui quello sulla sottoscrizione dei provvedimenti del CDD)
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione agli effetti contributivi; la sentenza dichiara l'esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Per i provvedimenti disciplinari dei Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD) è sufficiente la sottoscrizione del presidente del collegio (e del segretario): l'assenza della firma del relatore non determina automaticamente la nullità del provvedimento
- Il richiamo a norme del codice di procedura penale o del regio decreto va interpretato nei limiti della compatibilità con la natura dell'organo: se il CDD ha natura amministrativa, non si applicano automaticamente formalismi propri della giurisdizione penale
- Se una decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, chi impugna deve censurare utilmente tutte le rationes: la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibile il ricorso
- Un vizio meramente formale (es. mancanza di una firma non essenziale) non è sufficiente a dichiarare la nullità del provvedimento se non è dimostrato che ha inciso sul diritto di difesa o sul contraddittorio
- Nelle strategie difensive conviene verificare e contestare tutte le possibili ragioni alternative poste a fondamento della decisione e, prima di invocare nullità formali, accertare la natura dell'organo e la compatibilità delle norme richiamate
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