Cassazione Civile, Sentenza n. 19243/2023 del 07/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Giancarla Cuttin e la figlia Daniela Molinari sottoscrissero tre buoni postali fruttiferi di serie AA1 il 29/01/2001. Nel novembre 2017 tentarono di riscuoterli ma gli fu opposta la prescrizione decennale. Le due cointestatarie convennero in giudizio Poste Italiane e la Cassa depositi e prestiti chiedendo il rimborso del capitale e degli interessi (e, in subordine, il risarcimento). Il Tribunale di Alessandria diede ragione alle istanti nei confronti del MEF/Cassa; la Corte d’appello di Torino respinse l’appello della Cassa ritenendo che i buoni AA1 divenissero esigibili "al termine del sesto anno successivo" da intendersi come il 31/12/2007, e quindi che la prescrizione non fosse maturata al 20/11/2017. La Cassa ha impugnato la decisione in Cassazione deducendo che, per la serie AA1, la scadenza va intesa come il giorno corrispondente al compimento dei sei anni dall'emissione (cioè il 29/01/2007) e che il termine prescrizionale decennale è quindi scaduto il 29/01/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Cassa depositi e prestiti, ritenendo fondato il motivo. Ha interpretato gli artt. 8 e 18 del d.m. 19/12/2000 nel senso che per i buoni della serie AA1 la scadenza è il giorno che segna il completo decorso del periodo di sei anni dall'emissione (cioè l'anniversario della data d'emissione) e non il 31/12 dell'anno di scadenza. Ne consegue che da tale data decorre il termine decennale di prescrizione. Poiché i buoni emessi il 29/01/2001 sono scaduti il 29/01/2007, la prescrizione decennale si è determinata il 29/01/2017, prima della richiesta di rimborso del 20/11/2017. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione per un nuovo esame; la Cassazione ha altresì disposto che la Corte d'appello provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.m. 19 dicembre 2000, art. 8
i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi
La Corte ha ritenuto che il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza del buono così come determinata dal decreto di emissione (per la serie AA1, dalla data che segna il completo decorso dei sei anni dall'emissione).
d.m. 19 dicembre 2000, art. 18
i buoni fruttiferi postali della serie AA1 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del sesto anno successivo a quello di emissione
La Corte interpreta "al termine del sesto anno successivo a quello di emissione" come il giorno corrispondente al compimento del sesto anno dalla data di emissione (cioè l'anniversario), non come la fine dell'anno solare (31/12).
d.m. 19 dicembre 2000, art. 4
i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie
Conferma che la scadenza è quella fissata dal decreto di emissione e va intesa come la data finale del periodo di durata del titolo; da tale data decorre la prescrizione.
i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi "entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione" e che, dopo tale data, e cioè "dal 1° gennaio successivo", essi cessavano di essere fruttiferi ... entro "il termine di prescrizione di cinque anni"
La Corte richiama la diversa formulazione della disciplina previgente per evidenziare che il legislatore ha voluto cambiare la modalità di determinazione della scadenza e del decorso della prescrizione rispetto al passato.
Il principio generale sulla decorrenza della prescrizione (decorso del termine a partire dalla data in cui il diritto è esigibile) è stato richiamato per affermare che la prescrizione inizia quando il buono diviene liquidabile.
Codice di procedura civile, art. 360 n. 3
La censura in Cassazione è stata proposta ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione di norme di diritto relative alla determinazione della scadenza e della prescrizione.
Massime di principio
- Per i buoni postali della serie AA1 la "scadenza" deve intendersi come il giorno che segna il completo decorso del periodo di sei anni dall'emissione (l'anniversario), non genericamente come la fine dell'anno solare.
- Il termine decennale di prescrizione dei diritti di rimborso decorre da quella data di scadenza intesa come giorno di effettiva esigibilità; pertanto il computo è preciso al giorno e non al 31/12.
- In casi analoghi si devono verificare la data di emissione e la data esatta di compimento dei sei anni per calcolare l'inizio della prescrizione; la data di richiesta di rimborso va confrontata con tale termine decennale.
- La disciplina previgente (DPR 156/1973) prevedeva regole diverse; quando la norma nuova adotta formulazioni diverse occorre ricercare l'intento del legislatore e la lettura letterale coerente con la modifica normativa.
- Eccezioni come il rimborso anticipato o fattori che sospendano/interrompano la prescrizione devono essere valutate caso per caso: in assenza di tali eventi, la decorrenza è puntuale dalla data di scadenza così interpretata.
- Se vi è contestazione sulla determinazione della data di esigibilità, la parte che agisce deve proporre elementi documentali (data emissione, condizioni di emissione) perché il giudice calcoli correttamente il decorso della prescrizione.
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