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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19376/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Azione per risarcimento danni per diffamazione aggravata a mezzo stampa a seguito dell'articolo pubblicato su Il Messaggero il 23/12/2010, nel quale venivano riportate dichiarazioni di Formichetti e Ferriani ritenute offensive e idonee ad attribuire agli Avv.ti Persio (e allo studio) condotte inesatte e talora rilevanti penalmente nell'ambito di una consulenza al Comune di Rieti. I ricorrenti lamentavano anche omissione di esame di prova testimoniale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della offensività delle frasi e dell'operatività delle scriminanti (diritto di critica e diritto di cronaca).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le espressioni contestate, lette nel contesto dell'articolo e della vicenda amministrativa, non integrassero diffamazione sussumibile penalmente né attribuissero chiaramente fatti delittuosi agli avvocati; ha confermato che il linguaggio era nel complesso corretto e che, ove rilevante, risultava scriminato dal diritto di critica e, con le cautele di prassi, dal diritto di cronaca. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le censure sulla motivazione della sentenza di merito e sul diniego di prove testimoniali. Perciò il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alla rifusione delle spese processuali e agli oneri previsti dalla normativa sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per lamentare omissione di pronuncia su specifica questione: la Corte ha ritenuto non sussistente omessa pronuncia dato che la valutazione complessiva dell'articolo comprendeva la questione dedotta.

  • art. 595 c.p. (diffamazione)

    La Corte ha valutato se le espressioni avessero portata diffamatoria; ha ritenuto che mancasse l'attribuzione certa di fatti delittuosi e che, nel contesto, le frasi fossero valutazioni critiche non eccedenti i limiti della continenza.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e al diritto di critica: la Corte ha bilanciato tale libertà con la tutela della reputazione, ritenendo nel caso operante la scriminante del diritto di critica per le espressioni contestate.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato come parametro della scriminante (diritto di critica/cronaca) la cui operatività è stata valutata favorevolmente per le dichiarazioni pubblicate, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 10 CEDU

    Usato come riferimento per il diritto all'informazione e alla libertà di espressione nel bilanciamento con la reputazione altrui; la Corte ha ritenuto che l'interesse pubblico alla notizia prevalesse nei termini stabiliti dalla giurisprudenza.

  • Sentenza SS.UU. Cass. pen. n. 37140/2001

    Richiamata per il principio che il giornalista che pubblica interviste deve controllare veridicità e continenza; tuttavia, se sussistono rilevanti profili di interesse pubblico e adeguata motivazione, la valutazione del giudice di merito è insindacabile.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato in relazione agli oneri di versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Per valutare se un'affermazione giornalistica è diffamatoria occorre considerare il contesto complessivo dell'articolo e la percezione dell'uomo medio; frasi critiche su un operato professionale non sono automaticamente diffamatorie.
  • L'attribuzione di un reato richiede elementi chiari e specifici; formulazioni generiche o giudizi di incompetenza/ignoranza difficilmente costituiscono imputazioni penali autonome.
  • Il diritto di cronaca e il diritto di critica possono scriminare la pubblicazione di dichiarazioni lesive se sussiste un evidente interesse pubblico alla notizia e il giornalista ha osservato doveri di verifica e continenza, ma il controllo sulle valutazioni di merito spetta prevalentemente al giudice del merito.
  • La richiesta e l'ammissione di prove testimoniali circa l'effetto dell'articolo su persone vicine ai danneggiati può essere limitata se i testimoni sono chiaramente parziali o non rappresentativi dell'opinione dell'uomo medio.
  • Le censure sul vizio di motivazione sono difficili da sostenere in Cassazione: occorre dimostrare la totale assenza o l'apparenza della motivazione che renda incomprensibile l'iter decisorio.
  • Chi agisce per danno da diffamazione deve documentare con chiarezza l'esistenza di specifiche imputazioni di fatti rilevanti e la loro ricezione da parte del pubblico; altrimenti rischia di soccombere e di essere condannato alle spese e oneri processuali.

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