Cassazione Civile, Sentenza n. 19376/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione per risarcimento danni per diffamazione aggravata a mezzo stampa a seguito dell'articolo pubblicato su Il Messaggero il 23/12/2010, nel quale venivano riportate dichiarazioni di Formichetti e Ferriani ritenute offensive e idonee ad attribuire agli Avv.ti Persio (e allo studio) condotte inesatte e talora rilevanti penalmente nell'ambito di una consulenza al Comune di Rieti. I ricorrenti lamentavano anche omissione di esame di prova testimoniale e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della offensività delle frasi e dell'operatività delle scriminanti (diritto di critica e diritto di cronaca).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le espressioni contestate, lette nel contesto dell'articolo e della vicenda amministrativa, non integrassero diffamazione sussumibile penalmente né attribuissero chiaramente fatti delittuosi agli avvocati; ha confermato che il linguaggio era nel complesso corretto e che, ove rilevante, risultava scriminato dal diritto di critica e, con le cautele di prassi, dal diritto di cronaca. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le censure sulla motivazione della sentenza di merito e sul diniego di prove testimoniali. Perciò il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati alla rifusione delle spese processuali e agli oneri previsti dalla normativa sul contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per lamentare omissione di pronuncia su specifica questione: la Corte ha ritenuto non sussistente omessa pronuncia dato che la valutazione complessiva dell'articolo comprendeva la questione dedotta.
La Corte ha valutato se le espressioni avessero portata diffamatoria; ha ritenuto che mancasse l'attribuzione certa di fatti delittuosi e che, nel contesto, le frasi fossero valutazioni critiche non eccedenti i limiti della continenza.
art. 21 Cost.
Richiamato in relazione alla libertà di manifestazione del pensiero e al diritto di critica: la Corte ha bilanciato tale libertà con la tutela della reputazione, ritenendo nel caso operante la scriminante del diritto di critica per le espressioni contestate.
Richiamato come parametro della scriminante (diritto di critica/cronaca) la cui operatività è stata valutata favorevolmente per le dichiarazioni pubblicate, nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 10 CEDU
Usato come riferimento per il diritto all'informazione e alla libertà di espressione nel bilanciamento con la reputazione altrui; la Corte ha ritenuto che l'interesse pubblico alla notizia prevalesse nei termini stabiliti dalla giurisprudenza.
Sentenza SS.UU. Cass. pen. n. 37140/2001
Richiamata per il principio che il giornalista che pubblica interviste deve controllare veridicità e continenza; tuttavia, se sussistono rilevanti profili di interesse pubblico e adeguata motivazione, la valutazione del giudice di merito è insindacabile.
Richiamato in relazione agli oneri di versamento del contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Per valutare se un'affermazione giornalistica è diffamatoria occorre considerare il contesto complessivo dell'articolo e la percezione dell'uomo medio; frasi critiche su un operato professionale non sono automaticamente diffamatorie.
- L'attribuzione di un reato richiede elementi chiari e specifici; formulazioni generiche o giudizi di incompetenza/ignoranza difficilmente costituiscono imputazioni penali autonome.
- Il diritto di cronaca e il diritto di critica possono scriminare la pubblicazione di dichiarazioni lesive se sussiste un evidente interesse pubblico alla notizia e il giornalista ha osservato doveri di verifica e continenza, ma il controllo sulle valutazioni di merito spetta prevalentemente al giudice del merito.
- La richiesta e l'ammissione di prove testimoniali circa l'effetto dell'articolo su persone vicine ai danneggiati può essere limitata se i testimoni sono chiaramente parziali o non rappresentativi dell'opinione dell'uomo medio.
- Le censure sul vizio di motivazione sono difficili da sostenere in Cassazione: occorre dimostrare la totale assenza o l'apparenza della motivazione che renda incomprensibile l'iter decisorio.
- Chi agisce per danno da diffamazione deve documentare con chiarezza l'esistenza di specifiche imputazioni di fatti rilevanti e la loro ricezione da parte del pubblico; altrimenti rischia di soccombere e di essere condannato alle spese e oneri processuali.
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