Cassazione Penale, Sentenza n. 08642/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Marsala, aveva condannato l'imputato per ricettazione (art. 648 c.p.) per il rinvenimento nella sua disponibilità, in data 17/12/2021, di beni culturali appartenenti allo Stato (quattro anfore e undici frammenti). Il difensore ha proposto quattro motivi: (1) mancanza di prova degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto presupposto e dei suoi autori; (2) omessa valutazione della prescrizione, atteso che l'imputato ha dichiarato di aver ricevuto i beni come dono nuziale nel 1971; (3) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis c.p.); (4) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 4, c.p., e questione relativa all'applicazione della disciplina previgente (d.lgs. 08/11/2021 n.195) rispetto al momento del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (prescrizione) e lo ha considerato assorbente. Ha richiamato il principio per cui il delitto di ricettazione è istantaneo e si perfeziona al momento in cui l'agente riceve le cose di illecita provenienza; l'onere di provare con precisione la data del fatto grava sull'accusa. In mancanza di prova certa sulla data di acquisizione, va applicato il principio del favor rei e la prescrizione deve essere dichiarata. I giudici di merito avevano contraddittoriamente attribuito la data di consumazione al momento del rinvenimento (2021) pur ammettendo la possibilità che l'acquisizione fosse avvenuta nel 1971; tale ragionamento è stato censurato come incompleto e contraddittorio. Per queste ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
La Corte ha precisato che il reato di ricettazione ha natura istantanea e si consuma al momento in cui l'agente riceve le cose di illecita provenienza; perciò la data di acquisizione è determinante per il calcolo della prescrizione
art. 518 bis e art. 518 quater cod. pen. (reati relativi ai beni culturali)
art. 518 bis; art. 518 quater cod. pen.
I fatti erano inizialmente contestati come violazioni della disciplina sui beni culturali; la Corte territoriale ha poi riqualificato il fatto in ricettazione (art. 648)
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione impugnati (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla prescrizione ai sensi di tali lettere
art. 131‑bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Il difensore aveva invocato questa causa di non punibilità in relazione alla tenuità dell'offesa; la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito di tale questione, perché ha ritenuto risolutiva la declaratoria di prescrizione
d.lgs. 08/11/2021 n. 195 (modifica art. 648 c.p.)
La difesa ha sollevato la questione della legge più favorevole in relazione alla data di commissione del reato; anche questa questione è rimasta assorbita dopo la declaratoria di prescrizione e dovrà essere eventualmente valutata nel nuovo giudizio
Massime di principio
- Per i reati istantanei (es. ricettazione) la data di consumazione è il momento in cui l'imputato riceve la cosa: l'onere di provare quella data grava sull'accusa; in caso di incertezza assoluta si applica il principio del favor rei e va dichiarata la prescrizione
- Non è corretto assimilare automaticamente la data di rinvenimento alla data di acquisizione: il giudice deve valutare le prove e le dichiarazioni ed evitare ragionamenti contraddittori che attribuiscono date diverse senza motivazione
- Se la prescrizione è riconosciuta, gli altri profili (tenuità, attenuanti, questioni di legge più favorevole) restano in genere assorbiti e potranno essere esaminati solo in un eventuale nuovo giudizio
- Il difensore deve sollevare fin da subito elementi che possano rendere plausibile una data anteriore dell'acquisizione (es. documenti, atti notarili, dichiarazioni formalmente rese) perché l'accusa ha l'onere di provare la data di ricezione
- I giudici di merito devono motivare compiutamente quando ritengono di attribuire il momento consumativo al rinvenimento e spiegare perché non ritengono attendibile una data anteriore indicata dall'imputato
- In casi analoghi, se permane incertezza sulla data del fatto, l'orientamento giurisprudenziale favorisce l'imputato: la prescrizione può essere dichiarata anche se sussistono elementi indiziari della consapevolezza della possibile illiceità, quando però manca prova certa della data di acquisizione
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