Cassazione Penale, Ordinanza n. 07888/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la statuizione di responsabilità per ricettazione già affermata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 647, 648 e 712 c.p. e difetto di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato come appropriazione di cose smarrite oppure come incauto acquisto. Con il secondo motivo eccepiva l'incompetenza territoriale dei giudici di merito. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che i giudici di merito avevano fornito una motivazione completa, coerente e fondata sulle risultanze processuali, insindacabile in sede di legittimità perché priva di contraddizioni o manifesta illogicità. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non dedotto in appello e solo tardivamente sollevato in memoria, in violazione dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per chiedere la riqualificazione del fatto in appropriazione di cose smarrite; la Corte non accoglie la censura perché la ricostruzione di merito è ritenuta corretta e insindacabile.
Norma incriminatrice della ricettazione, ritenuta correttamente applicata dai giudici di merito sulla base degli elementi probatori valorizzati.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la riqualificazione del fatto in incauto acquisto; la Corte esclude che vi siano i presupposti per tale diversa qualificazione.
La censura di incompetenza territoriale è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché non previamente proposta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.
Base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In presenza di una doppia conforme di condanna, la motivazione del giudice di appello che recepisca quella di primo grado è pienamente legittima quando dia conto in modo coerente e completo degli elementi probatori; le censure che si risolvono in una diversa lettura del fatto sono inammissibili in cassazione se non denunciano illogicità manifesta o contraddizioni decisive.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può essere accolta quando la ricostruzione fattuale operata nei gradi di merito dimostri gli elementi costitutivi del reato contestato e tale valutazione sia sorretta da motivazione logica e aderente alle prove.
- Le questioni di incompetenza territoriale devono essere tempestivamente dedotte nei motivi di appello; se sollevate solo in sede di legittimità, o in modo generico in una memoria tardiva, sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07809/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07810/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07826/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07827/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07828/2025 del 26/02/2025
- ordinanza_penale · 26 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 07829/2025 del 26/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →