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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29889/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a imposte di successione, ipotecarie e catastali. I contribuenti avevano ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo avesse vincolato l'amministrazione a una valutazione pregiudizialmente sfavorevole ai contribuenti, anche richiamando il comportamento tenuto dall'Ufficio in una fase di adesione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 e dei principi comunitari sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'atto non poteva essere invalidato per la sola mancata instaurazione del contraddittorio in un accertamento 'a tavolino' relativo a tributi non armonizzati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto corretta la censura secondo cui, per le imposte di successione, ipotecarie e catastali, qualificate come tributi non armonizzati, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti svolti a tavolino. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'atto per la sola mancata attivazione del contraddittorio preventivo e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale è circoscritta agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente e non opera come principio generale per ogni accertamento tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso è stato proposto per falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • Nel sistema tributario, l'obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generale, ma sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge, salvo le specifiche ipotesi riguardanti i tributi armonizzati secondo il diritto dell'Unione europea.
  • Per i tributi non armonizzati, l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo non determina di per sé l'invalidità dell'avviso di accertamento se la legge non prevede espressamente tale garanzia.
  • Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio procedimentale comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente deduce in giudizio, in modo concreto e non pretestuoso, le difese che avrebbe potuto far valere tempestivamente.
  • L'accertamento svolto senza accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente non ricade nell'ambito applicativo dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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