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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29921/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputata per la simulazione di un furto e per l'alterazione della targa di uno scooter. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che nella fase investigativa era stato omesso l'esame della teste indicata dall'imputata e che le sue dichiarazioni sarebbero state determinanti ai fini decisori. La ricorrente mirava, in sostanza, a mettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito e la valutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello con argomentazioni corrette, oltre che diretto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che, secondo la Corte d'appello, la testimonianza non escussa sarebbe stata comunque superflua alla luce del quadro probatorio complessivo. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 367 c.p.

    Norma richiamata come base della condanna confermata; dal testo emerge solo il riferimento alla contestazione di simulazione di furto, senza ulteriori precisazioni sul contenuto della disposizione.

  • art. 100, comma 14, C.d.S.

    Norma richiamata come base della condanna confermata per l'alterazione della targa dello scooter; il testo non fornisce ulteriori dettagli sul precetto applicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di merito senza evidenziare veri errori di diritto o manifesta illogicità della motivazione.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, essendo preclusa la richiesta di una diversa ricostruzione della vicenda storica rispetto a quella logicamente e compiutamente operata dai giudici di merito.
  • L'omessa escussione di un teste dedotto dalla difesa non conduce automaticamente all'annullamento quando, in base alla motivazione della sentenza impugnata e al quadro probatorio complessivo, la prova richiesta risulti superflua o comunque non decisiva.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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