Cassazione Civile, Ordinanza n. 25783/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare stipulato per un capannone industriale. L’istituto di credito aveva agito per ottenere l’accertamento della risoluzione di diritto del leasing per mancato pagamento dei canoni e la restituzione dell’immobile, ottenendo ragione in primo grado e poi in appello. Le società utilizzatrici hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi. I primi cinque censuravano, sotto diversi profili ex art. 360 c.p.c., il mancato accoglimento dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio e la valutazione della corte territoriale circa l’assenza di un principio di prova dell’erroneità del tasso di leasing indicato nel contratto, sostenendo che la perizia di parte e la tabella allegata avrebbero dimostrato l’errore e che la CTU avrebbe dovuto essere ammessa come percipiente. Il sesto motivo denunciava violazione dell’art. 117, commi 4 e 7, TUB, assumendo che la sentenza avesse erroneamente escluso l’applicabilità della disciplina sulla nullità per errata indicazione del tasso. Il settimo motivo deduceva nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’appello relativo all’art. 117, comma 8, TUB e alla nullità della previsione del tasso di leasing. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l’intervento di soggetti asseriti cessionari del credito in cassazione, perché il dante causa era già costituito nei precedenti gradi. Quanto al ricorso, ha dichiarato inammissibili i primi cinque motivi perché diretti contro la mancata ammissione della CTU, mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, e perché formulati contro una decisione di doppia conforme senza rispettare i requisiti richiesti; inoltre i motivi non si confrontavano con la ratio autonoma e assorbente della sentenza d’appello, secondo cui l’art. 117 TUB non era comunque applicabile al caso, essendo nel contratto chiaramente indicati tutti gli elementi economici essenziali e avendo il tasso leasing funzione meramente informativa e non coincidente con un tasso di interesse. Anche il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento in cassazione dei soggetti asseritamente cessionari del credito, poiché nel giudizio di legittimità non è ammesso l’intervento di terzi non partecipi ai precedenti gradi, salvo ipotesi qui non ricorrente. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico solidale delle ricorrenti, in favore dell’istituto di credito controricorrente, con ulteriore dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È il rito con cui il creditore ha introdotto il giudizio per l’accertamento della risoluzione e la restituzione del bene.
La sua dedotta violazione è stata ritenuta inidonea a scalfire la valutazione di merito sulla mancata ammissione della CTU.
La doglianza di omessa pronuncia sul motivo d’appello è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica localizzazione degli atti e per mancato confronto con la ratio decidendi.
La Corte ha ritenuto che le norme invocate non siano pertinenti al caso: il leasing non è assimilato a un tasso di interesse, il contratto riportava chiaramente le condizioni economiche essenziali e la disciplina invocata attiene alla trasparenza/informazione, non alla nullità invocata dalle parti.
Le doglianze ex n. 5 sono state respinte anche perché formulate contro una sentenza di doppia conforme e perché non superano la ratio decisoria autonoma della sentenza impugnata.
I motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non riportavano e localizzavano in modo specifico gli atti e documenti su cui si fondavano.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti.
Ha inserito l’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Cass., 1°/3/2022, n. 6774
Richiamata per il principio di inammissibilità dell’intervento del terzo in cassazione, salvo il successore a titolo particolare in ipotesi specifiche.
Cass., 10/10/2019, n. 25423
Richiamata nel medesimo senso sull’inammissibilità dell’intervento del terzo nel giudizio di legittimità.
Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882
Richiamata sul requisito di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c.
Cass., 5/7/2007, n. 15219
La consulenza tecnica d’ufficio è qualificata come mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Cass., 21/4/2020, n. 9461
Conferma che la CTU non è una prova in senso proprio e il suo diniego rientra nel potere discrezionale del giudice.
Cass., 13/1/2020, n. 326
Conferma che la CTU è mezzo istruttorio discrezionalmente apprezzato dal giudice di merito.
Cass., 28/02/2023, n. 5947
Richiamata sul principio per cui, in caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si confronta con le differenti ragioni di fatto delle due decisioni.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo diniego può essere desunto anche implicitamente dal complesso della motivazione e dalla valutazione unitaria del materiale probatorio.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
- La censura di omesso esame o di motivazione apparente non è ammissibile quando non si confronta con una ratio decidendi autonoma e assorbente della sentenza impugnata.
- Le doglianze fondate su atti e documenti devono rispettare l’onere di specifica indicazione e localizzazione nel ricorso; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L’invocazione della disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari non comporta automaticamente nullità del contratto se le condizioni economiche essenziali dell’operazione risultano chiaramente indicate e la parte non deduce un concreto pregiudizio informativo causalmente rilevante.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile l’intervento di terzi non partecipi delle fasi di merito, salvo l’ipotesi del successore a titolo particolare nel diritto controverso nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.
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