Ordinanza n. 8/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) della determinazione Dirigenziale R.G.N. 2657 dell’11 settembre 2025 comunicata con nota del 12 settembre 2025 con cui l’appalto relativo a “Demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Istruzione Superiore Nostro - Repaci sito alla Via Marconi di Villa San Giovanni (RC) da eseguirsi con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM). CUP: B93H19000070002 CIG: B75500DD1C ” è stato aggiudicato al costituendo RTI A.E.T. AMBIENTE EDILIZIA E TERRITORIO SRL (Capogruppo) - ELETTROMICAL SRL (mandante), la cui offerta ha ottenuto un punteggio complessivo pari a 77,41, di cui 59,97 per punteggio tecnico e 17,44 per punteggio economico - per un importo complessivo di aggiudicazione di € 4.040.403,49 oltre IVA, di cui € 3.938.539,59 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto pari al 18,06% ed € 101.863,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 2) di tutti i verbali di gara, rispettivamente delle sedute del 30 luglio 2025, 1 agosto 2025 e 5 agosto 2025 e relativi allegati; 3) del bando/disciplinare di gara e del capitolato speciale per come interpretato e applicato dalla Commissione quanto ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 19.1 del bando) e agli “obblighi dell’appaltatore” (art. 21.1 del CSA); 4) di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione dell’appalto in capo alla società ricorrente; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero - in subordine - per equivalente economico; nonché in via di estremo subordine per l’annullamento dell’intera procedura di gara. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOSETEG SPA - SOCIETA' BENEFIT il 20\1\2026: avverso e per l’annullamento 5) della comunicazione ex art. 90 comma 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 ricevuta a mezzo pec in data 15 gennaio 2026 relativa all’avvenuta sottoscrizione del contratto oggetto del presente contezioso con l’ATI controinteressata, nonché del relativo contratto seppure allo stato non noto e non allegato alla predetta comunicazione; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione dell’appalto in capo alla società ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto di lavori e, con motivi aggiunti, comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione dell’appalto relativo alla demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico, unitamente ai verbali di gara, al bando, al disciplinare e al capitolato speciale, contestati quanto all’interpretazione e applicazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica e degli obblighi dell’appaltatore. Ha chiesto l’annullamento degli atti, la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, il subentro previa aggiudicazione in proprio favore e il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente; in ulteriore subordine, l’annullamento dell’intera procedura. Con motivi aggiunti ha impugnato la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto con il raggruppamento controinteressato e il contratto, deducendone esclusivamente l’illegittimità derivata, senza introdurre nuove censure. L’ordinanza esamina soltanto l’istanza di abbreviazione dei termini formulata in relazione ai motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di abbreviazione dei termini, limitatamente alla produzione di documenti e memorie concernenti i motivi aggiunti, poiché questi contestano la comunicazione relativa alla stipula del contratto soltanto per illegittimità derivata e non introducono nuove censure. Ha confermato l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 per la trattazione del merito, anche in considerazione dell’esigenza di celere definizione delle controversie in materia di appalti e del contraddittorio già instaurato. La parte istante è stata onerata di notificare l’ordinanza all’amministrazione resistente e alla controinteressata entro le ore 12:00 del 23 gennaio 2026. L’ordinanza non decide il merito delle impugnazioni, né le domande di inefficacia, subentro o risarcimento.
Norme richiamate
abbreviazione dei termini
Consente, nel rispetto del contraddittorio, l’abbreviazione dei termini processuali; nel caso concreto il potere è stato esercitato limitatamente alle difese, ai documenti e alle memorie relativi ai motivi aggiunti.
art. 90, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023
comunicazione relativa all’avvenuta sottoscrizione del contratto
È richiamato quale base normativa della comunicazione della stipula del contratto impugnata con motivi aggiunti; l’ordinanza non ne esamina il contenuto sostanziale.
Massime di principio
- L’istanza di abbreviazione dei termini processuali può essere accolta quando il contraddittorio sia già correttamente instaurato e i motivi aggiunti non introducano nuove censure, ma si limitino a dedurre l’illegittimità derivata di atti sopravvenuti.
- In materia di appalti, l’esigenza di celere definizione del giudizio può giustificare la conferma dell’udienza di merito già fissata, con abbreviazione dei soli termini per le difese, la produzione documentale e le memorie relative ai motivi aggiunti, purché sia salvaguardato il contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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