Cassazione Civile, Ordinanza n. 21187/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un soggetto aveva sottoscritto una scrittura privata per l'acquisto di un'imbarcazione di proprietà dell'altro, con previsione che la stipula del definitivo fosse subordinata all'esito positivo di un'ispezione tecnica. Dopo la consegna del bene erano emersi gravi vizi e una perizia aveva escluso l'idoneità del natante alla navigazione; l'acquirente aveva quindi chiesto di dichiarare legittimamente risolta o inefficace la propria offerta di acquisto e di ottenere la restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento dei danni. In primo grado la domanda era stata rigettata perché il rapporto era stato qualificato come contratto definitivo di vendita. In appello, invece, la scrittura era stata qualificata come preliminare con condizione sospensiva, non avveratasi per esito negativo della verifica tecnica, con conseguente declaratoria di inefficacia e condanna del venditore alla restituzione del prezzo e delle spese sostenute. Il ricorrente per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse errato nell'interpretazione della scrittura privata, avendola qualificata come preliminare condizionato e non come vendita definitiva, senza ricostruire la reale volontà delle parti secondo il complesso delle clausole e il comportamento successivo all'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di norme ermeneutiche, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione dell'interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito, attività censurabile in sede di legittimità solo se l'interpretazione sia non plausibile. La motivazione della corte d'appello è stata considerata articolata e coerente, fondata sul tenore letterale delle espressioni utilizzate nella scrittura privata, sulla previsione della stipula del definitivo solo all'esito positivo della perizia e sulla irrilevanza di pagamento e consegna del bene rispetto alla natura non definitiva dell'accordo. Inoltre, la censura è stata giudicata carente di specificità perché non trascriveva le clausole rilevanti del contratto. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'interpretazione del contratto deve partire dal dato letterale e dalla comune intenzione delle parti, ma la censura in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito se la motivazione del giudice è plausibile.
Le clausole vanno interpretate complessivamente e non isolatamente; tuttavia, la doglianza che non riporti le clausole rilevanti non soddisfa l'onere di specificità del motivo.
L'interpretazione deve essere conforme a buona fede, ma la verifica di tale criterio resta riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione coerente.
La clausola va interpretata nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto, ma in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura a quella non implausibile del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono, se dovuti, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo se la lettura adottata sia non plausibile o contraria ai canoni legali in modo decisivo.
- La censura di legittimità contro l'interpretazione contrattuale deve essere specifica e deve riportare le clausole rilevanti, non potendo risolversi in una critica generica o meramente assertiva.
- La previsione che la stipula del definitivo sia subordinata all'esito positivo di una verifica tecnica può deporre per la natura preliminare e condizionata dell'accordo, soprattutto se il testo usa espressioni tipiche della promessa di acquisto e di vendita.
- Il pagamento del prezzo o la consegna del bene non sono di per sé decisivi per trasformare in contratto definitivo un accordo che, per il testo complessivo e per la funzione della consegna, resti collegato a una verifica preliminare dell'idoneità del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21160/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21161/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21162/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21163/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21164/2022 del 05/07/2022
- ordinanza_civile · 5 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 21165/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →