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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20043/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l'interdizione dai pubblici uffici, eliminando tale pena accessoria. La rimanente parte della sentenza di patteggiamento è stata confermata e non è stata travolta dall'annullamento della sola sanzione accessoria illegittima.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Massaiu ha impugnato la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) con cui gli era stata applicata la pena richiesta per il reato previsto dall'art. 589‑bis c.p. (omicidio stradale aggravato per stato di ebbrezza 2,27 g/l e guida contromano, fatto del 12/10/2019). L'unico motivo di ricorso era la illegittimità dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, contestata in quanto il reato ascritto era di natura colposa e, ai sensi dell'art. 33, comma 1, c.p., tale pena accessoria non può essere applicata ai delitti colposi. Si è inoltre rilevato che la pena accessoria non rientrava nella pattuizione tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; nel caso di specie il giudizio era un patteggiamento con applicazione della pena concordata tra le parti

  • art. 589‑bis cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio stradale; qui il reato è stato contestato con aggravanti (stato di ebbrezza e guida contromano)

  • art. 29 cod. pen.

    Disciplina le pene accessorie tra cui l'interdizione dai pubblici uffici; la norma è stata applicata dal GIP ma la Corte ha ritenuto la sua applicazione illegittima nel caso di delitto colposo

  • art. 33, comma 1, cod. pen.

    Stabilisce che determinate pene accessorie non possono applicarsi ai delitti colposi; la Corte ha invocato questa disposizione per escludere l'interdizione dai pubblici uffici nel caso concreto

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Prevede limitazioni al sindacato in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento; la giurisprudenza citata e la Corte hanno ritenuto non applicabile tale limitazione quando si tratta di pene accessorie illegali e non pattuite tra le parti

Massime di principio

  • L'interdizione dai pubblici uffici (pena accessoria) non può essere applicata per reati di natura colposa in base all'art. 33 c.p.; se viene comunque irrogata è illegittima.
  • Se una pena accessoria è illegale e non rientrava nel patto tra le parti nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile nonostante le limitazioni previste per il sindacato sulla motivazione delle sentenze di patteggiamento (art. 448 c.p.p.).
  • L'annullamento della sola statuizione relativa a pene accessorie illegali non comporta l'annullamento dell'intera sentenza di patteggiamento: la sanzione illegittima va eliminata senza travolgere l'accordo principale.
  • In situazioni simili è fondamentale verificare (1) la natura del reato (colposo vs doloso), (2) se la pena accessoria era prevista dalla legge per quel tipo di reato, e (3) se la pena accessoria era esplicitamente concordata tra le parti nel patteggiamento.
  • Per impugnare con successo l'applicazione di una pena accessoria illegittima è utile richiamare la specifica incompatibilità normativa (es. art. 33 c.p.) e la giurisprudenza che ammette il sindacato in Cassazione sulle pene accessorie non pattuite.

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