Cassazione Civile, Ordinanza n. 12739/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società, parte vittoriosa nel precedente giudizio definito con sentenza di Cassazione n. 1753/2023, ha chiesto la correzione di un errore materiale della pronuncia perché il dispositivo aveva liquidato le spese in suo favore ma aveva omesso la distrazione delle stesse in favore dei difensori antistatari. Dalla sentenza precedente e dagli atti richiamati risultava che la richiesta di distrazione era stata tempestivamente formulata sia nel controricorso sia nella memoria depositata nel giudizio di legittimità. L’istanza è stata proposta con il rimedio della correzione degli errori materiali. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che nella sentenza n. 1753/2023, dopo le parole "agli accessori di legge", fosse aggiunta la locuzione "con distrazione in favore degli avv.ti Lorenzo del Federico e Piero Sanvitale". Ha inoltre precisato che, per la natura del procedimento di correzione degli errori materiali e in assenza di opposizione dell'intimata, non doveva provvedersi sulle spese del procedimento.
Norme richiamate
il procedimento di correzione degli errori materiali è il rimedio utilizzabile per emendare l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
unitamente all'art. 287 c.p.c. disciplina la correzione degli errori materiali, applicabile al caso di omessa distrazione.
la disciplina della distrazione delle spese si coordina con il procedimento di correzione quando la richiesta di distrazione sia stata formulata nel giudizio definito.
il rimedio della correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, il procedimento si svolge in forma camerale secondo tale disposizione, in combinato disposto con gli artt. 287 e ss. c.p.c.
la novella ha determinato il superamento del precedente procedimento ex art. 380-bis c.p.c. e l'applicazione della nuova forma camerale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una questione da far valere con ordinari mezzi di impugnazione, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma, ma accessorio della statuizione sulle spese; per questo la sua omissione può essere corretta senza incidere sul merito della decisione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche nei confronti delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando nel giudizio definito risulti tempestivamente formulata la richiesta di distrazione, la correzione può limitarsi all'integrazione del dispositivo con la relativa clausola, senza necessità di rinvio o nuova decisione sul merito.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va normalmente pronunciata condanna sulle spese, data la sua natura speciale e l'assenza di una fisiologica contrapposizione di vittoria e soccombenza.
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