Cassazione Civile, Ordinanza n. 09768/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta il 22 gennaio 2024 e, su istanza del controricorrente ex art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese del presente giudizio. Non è stata affrontata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso, essendo intervenuta l'estinzione del procedimento.
Esito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Un consorzio di difesa agricola aveva stipulato una polizza assicurativa collettiva a favore dei propri associati e aveva anticipato, per l'annualità agraria indicata, il premio dovuto da uno di essi, chiedendone poi il rimborso insieme alla quota annuale di ammissione al consorzio. Ottenuto decreto ingiuntivo, l'associato aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace, disconoscendo la firma apposta in calce alla domanda di adesione al consorzio. L'opposizione era stata rigettata e il tribunale, in appello, aveva confermato il rigetto valorizzando la documentazione prodotta, tra cui la denuncia di sinistro presentata dallo stesso opponente all'assicurazione del consorzio e la perizia tecnica dell'assicuratore, ritenendo inverosimile che il sinistro fosse stato denunciato e istruito in assenza di un valido contratto. Nel ricorso per cassazione l'associato deduceva: mancata decisione preliminare sull'inammissibilità della domanda riconvenzionale e illegittimo ingresso nel merito; violazione di norme processuali e sostanziali, dell'art. 2697 c.c. e delle regole di interpretazione contrattuale riferite allo statuto del consorzio; omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito avesse fondato la decisione su documenti contraddittori e inopponibili e senza rispettare l'art. 112 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità il ricorrente ha rinunciato al ricorso; il controricorrente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con condanna alle spese.
Norme richiamate
richiamato per ottenere la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso.
invocato dal ricorrente come parametro della censura relativa alla pretesa omissione della decisione preliminare.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare un error in procedendo.
richiamato per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
indicati nel secondo motivo come norme violate nella decisione di merito.
richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova.
richiamati nel secondo motivo in tema di spese e responsabilità aggravata.
artt. 6 e 7 dello Statuto di Condifesa
richiamati per censurare l'interpretazione delle regole statutarie del consorzio.
richiamato anche nel terzo motivo, in relazione alla pretesa ultrapetizione o omissione di pronuncia.
Massime di principio
- A seguito della rinuncia al ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità si estingue su istanza della parte resistente o comunque secondo la disciplina processuale applicabile, con conseguente improcedibilità dell'esame dei motivi nel merito.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non deve pronunciarsi sulle censure sostanziali o processuali dedotte nel ricorso, limitandosi alla declaratoria di estinzione e alla regolazione delle spese secondo il caso concreto.
- Le censure che investono l'omessa decisione su questioni preliminari, la violazione dell'art. 112 c.p.c., la falsa applicazione delle norme processuali e l'erronea valutazione delle prove restano assorbite se interviene la rinuncia al ricorso prima della decisione di merito in cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09741/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09742/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09743/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09744/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09746/2024 del 11/04/2024
- ordinanza_civile · 11 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09747/2024 del 11/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →