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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13642/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2011, 2012 e 2015, con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione IVA su acconti incassati ma non fatturati in occasione di cessioni di immobili e su operazioni ritenute inesistenti nei rapporti con una società del gruppo di diritto argentino. La contribuente aveva impugnato gli atti, ma le domande erano state rigettate in primo grado. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto aveva emesso una sentenza affetta da palese disallineamento tra oggetto del giudizio e contenuto della motivazione/dispositivo: pur riferita alle parti e alle impugnazioni degli avvisi IVA, conteneva motivazione e decisione relative a un'altra controversia, avente ad oggetto un diverso soggetto e avvisi ICI. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 36, comma 2, nn. 3, 4 e 5, d.lgs. 546/1992 e la nullità radicale della sentenza per mancanza di corrispondenza tra motivazione, dispositivo e oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha qualificato la sentenza di appello come provvedimento giuridicamente inesistente o radicalmente nullo, perché privo di una pronuncia effettivamente riferibile alla controversia decisa: motivazione e dispositivo erano relativi a una causa diversa. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché rinnovi l'atto conclusivo del giudizio di appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento; nel caso concreto è stato il veicolo processuale per far valere la radicale nullità del provvedimento di merito.

  • art. 36, comma 2, nn. 3, 4 e 5, d.lgs. n. 546 del 1992

    impone requisiti minimi della sentenza tributaria, tra cui motivazione e dispositivo coerenti con l'oggetto del giudizio; la loro violazione, quando la pronuncia attenga a causa diversa, determina nullità radicale.

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato solo per escludere la revocazione per errore revocatorio quale rimedio adeguato nel caso di totale mancanza di una pronuncia riferibile al giudizio.

Massime di principio

  • La sentenza che, pur emessa tra le parti del giudizio, presenti motivazione e dispositivo riferiti a una controversia diversa, è nulla in modo radicale o giuridicamente inesistente, perché manca una decisione effettivamente riferibile alla causa trattata.
  • Quando il provvedimento impugnato è totalmente non corrispondente all'oggetto del giudizio, non è esperibile la correzione dell'errore materiale né la revocazione per errore revocatorio: il rimedio è la cassazione con rinvio per la rinnovazione della decisione.
  • La mancanza di corrispondenza tra intestazione corretta e contenuto decisorio riferito ad altra causa integra un vizio che impedisce la formazione del giudicato sul rapporto controverso.
  • Il giudice dell'impugnazione può rilevare d'ufficio la nullità insanabile derivante dall'assenza di una pronuncia effettiva sulla controversia devoluta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicatoRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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