Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11038/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva diffusamente respinto le eccezioni processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna a un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 642 c.p. Deduceva un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che la denuncia-querela del conducente del veicolo danneggiante e la successiva dichiarazione di disconoscimento del sinistro da lui resa fossero state acquisite al fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 6 CEDU e, quindi, fossero inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. In memoria difensiva insisteva per l'accoglimento del ricorso. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello e si limitava a riproporre le stesse doglianze già respinte nel grado precedente.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come disposizione concorsuale del reato contestato

  • art. 642 c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto di condanna nei gradi di merito

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo

  • art. 191 c.p.p.

    richiamato quale base dell'eccezione di inutilizzabilità della prova asseritamente acquisita illegittimamente

  • art. 581 c.p.p.

    richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici, a pena di inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale norma che prevede l'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata: non basta riprodurre le doglianze già formulate in appello.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti con le ragioni poste a fondamento della decisione di secondo grado e si limiti a reiterare censure già disattese.
  • La generica deduzione di carenze o illogicità motivazionali, senza puntuale confronto con il provvedimento impugnato, non assolve alla funzione tipica dell'impugnazione.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.