Cassazione Penale, Ordinanza n. 11038/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era meramente reiterativo delle censure già proposte in appello e non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva diffusamente respinto le eccezioni processuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna a un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 642 c.p. Deduceva un unico motivo di violazione di legge, sostenendo che la denuncia-querela del conducente del veicolo danneggiante e la successiva dichiarazione di disconoscimento del sinistro da lui resa fossero state acquisite al fascicolo del dibattimento in violazione dell'art. 6 CEDU e, quindi, fossero inutilizzabili ai sensi dell'art. 191 c.p.p. In memoria difensiva insisteva per l'accoglimento del ricorso. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello e si limitava a riproporre le stesse doglianze già respinte nel grado precedente.
Norme richiamate
richiamato come disposizione concorsuale del reato contestato
norma incriminatrice del reato oggetto di condanna nei gradi di merito
art. 6 CEDU
invocato dalla difesa per contestare l'utilizzabilità degli atti acquisiti al fascicolo
richiamato quale base dell'eccezione di inutilizzabilità della prova asseritamente acquisita illegittimamente
richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono essere specifici, a pena di inammissibilità
richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale norma che prevede l'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata: non basta riprodurre le doglianze già formulate in appello.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con le ragioni poste a fondamento della decisione di secondo grado e si limiti a reiterare censure già disattese.
- La generica deduzione di carenze o illogicità motivazionali, senza puntuale confronto con il provvedimento impugnato, non assolve alla funzione tipica dell'impugnazione.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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