Cassazione Penale, Sentenza n. 38168/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, impugna la sentenza di patteggiamento per illegittimità della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sostenendo che per mero errore materiale il dispositivo aveva omesso di disporre la sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), mentre nella motivazione (a p. 6) era indicata la possibilità di concedere tale beneficio agli imputati richiedenti; chiede quindi che la Corte integri la sentenza correggendo l'omissione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ritiene che, diversamente dagli altri imputati, per YU RUTING il consenso alla pena concordata non era subordinato alla concessione della sospensione condizionale; pertanto l'esclusione del beneficio nel dispositivo è corretta e non riconducibile a mero errore materiale integrabile ex art. 130 c.p.p. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 e ss. cod. proc. pen.
Disciplina della pronuncia sulla pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza è stata pronunciata ai sensi di tali disposizioni.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come base per censurare la presunta illegittimità della pena; la Corte valuta la doglianza ma ritiene che non sussista omissione da correggere rispetto al singolo accordo di YU RUTING.
Consente la correzione di errori materiali (integrazione diretta della sentenza) quando l'omissione è chiaramente meramente formale e non vi sono cause ostative alla concessione del beneficio; la Corte ricorda che tale rimedio è applicabile solo se l'omissione è effettivamente rilevabile e l'accordo è subordinato al beneficio.
Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte verifica se la concessione del beneficio fosse condizione dell'accordo per il singolo imputato e conclude che per YU RUTING non era tale condizione.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per ricorso infondato o manifestamente inammissibile con profili di colpa; applicata per infliggere la sanzione di euro 4.000.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per valutare i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e nella decisione di imporre la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La mera menzione nella motivazione della possibilità di concedere la sospensione condizionale non equivale automaticamente a un'omissione nel dispositivo: occorre verificare se l'accordo fosse effettivamente subordinato alla concessione del beneficio per quel singolo imputato.
- Solo quando dal testo della sentenza risulti chiaramente che l'omissione nel dispositivo è un errore materiale e non esistano cause ostative, la Corte può integrare direttamente la sentenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p.
- In caso di patteggiamento è essenziale che l'eventuale condizione relativa alla sospensione della pena sia espressamente concordata o risultante dalla volontà dell'imputato; diversamente l'omissione della sospensione nel dispositivo è corretta.
- Chi propone ricorso per presunta omissione formale deve dimostrare il carattere meramente materiale dell'errore e l'assenza di ostacoli alla concessione del beneficio: altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie.
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) se il ricorso è manifestamente infondato e presenta profili di colpa nella scelta della via impugnatoria.
- Per evitare contestazioni simili è consigliabile che l'accordo di patteggiamento indichi esplicitamente ogni condizione relativa alla concessione di benefici (es. sospensione condizionale), e che il dispositivo riporti coerentemente quanto stabilito nella motivazione.
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