Cassazione Civile, Ordinanza n. 30229/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La curatela fallimentare di una società in liquidazione ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l'appello contro il rigetto del ricorso introduttivo avverso un atto di irrogazione di sanzioni per omesso versamento delle ritenute alla fonte negli anni d'imposta 2008 e 2009, in relazione a somme corrisposte a dipendenti e collaboratori 'fuori busta'. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni e difese di merito; il Collegio ha però letto il motivo come censura di motivazione solo apparente o sostanzialmente mancante. Il secondo motivo non viene esaminato nel merito perché assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la sentenza della CTR era motivata solo per relationem con la decisione di primo grado, in modo generico, criptico e privo di una effettiva valutazione dei motivi di appello, senza richiamo comprensibile ai contenuti degli atti e senza esplicitazione delle ragioni giuridiche e fattuali poste a base della conferma. Tale motivazione è stata qualificata come sostanzialmente inesistente, inferiore al minimo costituzionale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La parte ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia; la Corte ha ricondotto la censura alla sostanziale mancanza di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per chiarire che, dopo la riforma del 2012, è sindacabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, nei limiti del minimo costituzionale.
Richiamato come canone ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione che sia solo apparente o incomprensibile integra nullità della sentenza per difetto del requisito motivazionale.
Norma procedurale richiamata per la comunicazione della proposta del relatore e della fissazione dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- In cassazione, la motivazione della sentenza è censurabile solo quando l'anomalia sia tale da tradursi in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è sufficiente lamentare la mera insufficienza della motivazione.
- La sentenza d'appello resa per relationem è valida solo se il giudice del gravame dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma in rapporto ai motivi di appello o dell'identità delle questioni già decise in primo grado, in modo da rendere ricostruibile un percorso argomentativo coerente.
- È nulla la decisione che si limiti a un richiamo generico ad atti, documenti o risultanze istruttorie senza indicarne il contenuto rilevante e senza esplicitare la ragione giuridica o fattuale condivisa dal giudice.
- Una motivazione criptica, generica o svincolata dai motivi di gravame equivale, sul piano sostanziale, a motivazione inesistente e impone la cassazione con rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30186/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30187/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30188/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30189/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30190/2021 del 27/10/2021
- ordinanza_civile · 27 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 30191/2021 del 27/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →