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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30655/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha emesso un avviso di accertamento per maggior imposta relativa all'anno 2006, rettificando la dichiarazione della società e applicando la disciplina delle società di comodo ex art. 30 l. n. 724/1994. La società ha impugnato l'atto sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel ritenere applicabile la disciplina delle società non operative, poiché la mancata produzione di reddito sarebbe dipesa non da una inoperatività assoluta, ma dall'inutilizzabilità temporanea del solo immobile di proprietà, sottoposto a bonifica da amianto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione dell'art. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994 per mancata considerazione della situazione oggettiva impeditiva della produzione di reddito; violazione dell'art. 30, comma 1, l. n. 724/1994 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione della prova dell'inutilizzabilità dell'immobile dal 2000 al 2007; e ancora violazione delle stesse norme per avere i giudici di merito qualificato la società come inoperativa in assoluto nonostante la documentazione indicasse solo una temporanea indisponibilità del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Ha affermato che i giudici di merito avevano accertato un'inoperatività assoluta della società, che costituiva proprio il presupposto applicativo della disciplina sulle società di comodo. Ha valorizzato il fatto che la società, pur avendo come oggetto sociale l'attività di trasporto, non disponeva di personale né di mezzi di trasporto, e che nell'arco temporale considerato aveva emesso e prodotto in giudizio soltanto tre fatture, tutte del 1997. Ha inoltre rilevato che l'unico bene era un immobile inagibile per amianto, ma ha considerato irrilevante la bonifica eseguita tra il 2000 e il 2007, perché la mancanza di una struttura imprenditoriale rendeva non decisiva la temporanea inutilizzabilità del bene e comunque l'attività di bonifica era compatibile con la mera finalità di godimento del bene. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 724/1994

    la disciplina delle società di comodo si applica quando ricorre una situazione di inoperatività della società; la temporanea sospensione dell'attività per fatto oggettivo è rilevante solo se vi è una reale ed effettiva attività imprenditoriale da sospendere, mentre non rileva quando manchi in assoluto una struttura aziendale operativa.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove, ma ritenuto non violato poiché i giudici di merito hanno correttamente apprezzato il materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro di censura sulla valutazione delle prove, ma ritenuto non violato poiché la documentazione non escludeva l'inoperatività della società.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    sussistendo i presupposti processuali per la soccombenza, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina delle società di comodo si applica quando la società risulti priva, in concreto, di una effettiva struttura imprenditoriale e di una reale operatività, essendo insufficiente la sola allegazione di un bene momentaneamente inutilizzabile.
  • La causa di esclusione fondata su una situazione oggettiva impeditiva della produzione di reddito presuppone che esista un'attività d'impresa concretamente esercitata e soltanto temporaneamente sospesa; non opera quando la società sia in sostanziale inattività da lungo tempo.
  • Ai fini della valutazione dell'inoperatività, assumono rilievo elementi fattuali come l'assenza di personale, di mezzi e di significativa fatturazione, che possono confermare la natura meramente strumentale o patrimoniale della società.
  • La temporanea bonifica o il recupero di un immobile non escludono di per sé l'applicazione della disciplina sulle società non operative se l'attività della società, nel suo complesso, è inesistente o meramente nominale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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