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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13822/2020 del 06/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnò l’avviso di accertamento IRPEF relativo al periodo d’imposta 2000, con il quale erano stati recuperati a tassazione, in via sintetica, redditi ritenuti non dichiarati. Dedusse la nullità della notificazione, affermando che, essendo residente all’estero, l’atto avrebbe dovuto esserle notificato secondo le forme prescritte, e la conseguente decadenza dell’Amministrazione dal potere accertativo, il cui termine scadeva il 31 dicembre 2007. Nel merito sostenne di avere assolto agli obblighi fiscali negli Stati Uniti, dove risiedeva, e di non avere omesso la dichiarazione dei redditi prodotti in Italia. La Commissione tributaria provinciale di Pistoia accolse il ricorso e annullò l’avviso; la Commissione tributaria regionale della Toscana confermò la decisione, ritenendo non rispettate le modalità di notificazione e reputando che la conoscenza dell’atto acquisita con la proposizione del ricorso, il 2 maggio 2008, avesse sanato la nullità solo da quel momento, quando il termine di decadenza era già decorso. L’Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato l’omesso esame della propria tesi, già prospettata in appello, secondo cui la notificazione postale era valida e si era perfezionata il 19 dicembre 2007, quando una persona qualificatasi come delegata della contribuente aveva ritirato la raccomandata; ha inoltre dedotto che la contribuente aveva presentato istanza di accertamento con adesione il 31 gennaio 2008. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 140, 142, 156 e 160 c.p.c., sostenendo che l’art. 142 c.p.c. non fosse applicabile perché la contribuente avrebbe avuto domicilio e dimora in Italia e, comunque, che la conoscenza dell’atto acquisita il 19 dicembre 2007 avesse sanato l’eventuale nullità prima della scadenza del termine. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo per doppia conforme.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme, precisando che l’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., nel regime temporale applicabile, riguarda gli appelli introdotti dal giorno 11 settembre 2012, mentre la sentenza impugnata era stata pubblicata il 22 ottobre 2012 ma il giudizio di appello era anteriore. Ha accolto il primo motivo perché la CTR aveva omesso di esaminare un fatto decisivo e discusso tra le parti: la prospettazione dell’Agenzia secondo cui la notificazione postale era valida, non ricorrendo i presupposti per procedere ai sensi dell’art. 142 c.p.c., e si era perfezionata il 19 dicembre 2007, prima della scadenza del termine di decadenza del 31 dicembre 2007. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La sentenza impugnata è viziata a causa dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, consistente in ciò, che, secondo la prospettazione erariale, trascurata dalla CTR, la notifica a mezzo posta dell’atto impositivo era pienamente valida (non sussistendo i presupposti per la notifica secondo le modalità dell’art. 142 c.p.c.), e si era perfezionata in data 19/12/2007, prima della scadenza del termine di decadenza (del 31/12/2007) dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.

    La decisione d’appello è viziata ai sensi del n. 5 quando omette di esaminare un fatto decisivo, discusso tra le parti, relativo alla validità e alla data di perfezionamento della notificazione, circostanze che potevano incidere sul rispetto del termine di decadenza dell’azione accertatrice.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    per il quale l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, è applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello (successivi a quello che si è concluso con la sentenza qui impugnata) introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/09/2012.

    La preclusione prevista per la doppia conforme opera, secondo il regime transitorio richiamato dalla Corte, per i giudizi d’appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012 e non si estende a quelli introdotti anteriormente.

  • art. 142 c.p.c.

    La sentenza impugnata è viziata a causa dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione tra le parti, consistente in ciò, che, secondo la prospettazione erariale, trascurata dalla CTR, la notifica a mezzo posta dell’atto impositivo era pienamente valida (non sussistendo i presupposti per la notifica secondo le modalità dell’art. 142 c.p.c.), e si era perfezionata in data 19/12/2007, prima della scadenza del termine di decadenza (del 31/12/2007) dell’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria.

    La Corte non decide in via definitiva se ricorressero i presupposti per la notificazione prevista dall’art. 142 c.p.c.; rileva però che la tesi dell’Amministrazione sulla loro insussistenza e sulla conseguente validità della notificazione postale costituiva un fatto decisivo che la CTR avrebbe dovuto esaminare.

  • art. 140 c.p.c.

    Nessuna citazione testuale della norma è utilizzata dalla Corte per fondare la propria decisione.

    La norma è richiamata nel testo come parte della questione sulla procedura di notificazione, ma la Corte non ne fornisce un’interpretazione decisoria.

  • art. 156 c.p.c.

    Nessuna citazione testuale della norma è utilizzata dalla Corte per fondare la propria decisione.

    La norma è menzionata nell’argomentazione del motivo del ricorso sulla sanatoria della nullità della notificazione; la Corte non decide tale questione, assorbita dall’accoglimento del primo motivo.

  • art. 160 c.p.c.

    Nessuna citazione testuale della norma è utilizzata dalla Corte per fondare la propria decisione.

    La norma è richiamata nella ricostruzione della decisione regionale in tema di sanatoria della notificazione, ma la Corte non decide la relativa questione.

  • art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    la sentenza della CTR (pronunciata il 25/06/2012) è stata pubblicata il 22/10/2012, sicchè il motivo di ricorso è quello dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze d’appello pubblicate dopo l’11/09/2012.

    La nuova formulazione del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo si applica alle sentenze d’appello pubblicate dopo l’11 settembre 2012; la sentenza qui impugnata ricade in tale disciplina perché pubblicata il 22 ottobre 2012.

  • art. 54, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134

    per il quale l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5, è applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello (successivi a quello che si è concluso con la sentenza qui impugnata) introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/09/2012.

    La disposizione transitoria limita l’applicazione della regola sulla doppia conforme ai giudizi d’appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’omesso esame della specifica tesi difensiva relativa alla validità e alla data di perfezionamento della notificazione di un atto impositivo integra il vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando il fatto, discusso tra le parti, è decisivo per stabilire se l’azione accertatrice sia stata esercitata entro il termine di decadenza.
  • La preclusione da doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., secondo la disciplina transitoria applicata dalla Corte, riguarda i giudizi d’appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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