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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00059/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure proposte non rientravano tra quelle ammissibili contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che, all'esito di un accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena già inflitta in primo grado. Nel ricorso ha dedotto vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., lamentando l'assenza di motivazione sulla riqualificazione del fatto da tentato omicidio ex artt. 56 e 575 c.p. a lesioni, sostenendo l'insussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del diverso reato. La Corte di cassazione ha però ritenuto che, nel patteggiamento in appello, una volta rinunciati i motivi di appello, la cognizione del giudice di secondo grado sia limitata ai soli motivi non oggetto di rinuncia; ha inoltre affermato che il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se investe la formazione della volontà di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Poiché il ricorso riguardava invece il merito della riqualificazione del fatto, è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    In caso di concordato in appello, dopo la rinuncia ai motivi di impugnazione la cognizione del giudice di secondo grado è limitata ai motivi non rinunciati; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sul contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è stato dedotto dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non ammissibile perché rivolta al merito della riqualificazione del fatto in una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    È stato richiamato come disposizione violata dalla proposizione del ricorso, determinando la declaratoria di inammissibilità.

  • artt. 56-575 c.p.

    Richiamati dal ricorrente per indicare il delitto originariamente contestato di tentato omicidio, poi riqualificato.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione comporta una devoluzione limitata: il giudice di secondo grado può scrutinare solo le questioni non abbandonate dalle parti.
  • Avverso la sentenza emessa all'esito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se investe profili genetici del consenso o uno scostamento della decisione rispetto all'accordo, non già censure di merito sulla riqualificazione del fatto o sulla motivazione della decisione.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non consente di riaprire il merito della qualificazione giuridica del fatto quando la pronuncia deriva da un accordo processuale validamente formato e non contestato nei suoi presupposti.
  • Quando il ricorso è proposto fuori dai limiti di ammissibilità propri del rito concordato in appello, la Corte di cassazione ne dichiara l'inammissibilità con le conseguenti statuizioni economiche a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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