Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13767/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altro soggetto, del reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando, in relazione agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., agli artt. 444 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e all'art. 133 c.p., una motivazione illogica e contraddittoria sulla prova di identificazione. In particolare contestava l'affidabilità dei riconoscimenti fotografici effettuati dagli acquirenti della sostanza stupefacente e valorizzati dai giudici di merito per attribuirgli la condotta di cessione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che i riconoscimenti fotografici eseguiti in fase di indagine e quelli informali compiuti in dibattimento hanno valore di accertamenti di fatto e sono utilizzabili, in base al principio della non tassatività dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice. Ha inoltre ritenuto logica e adeguata la motivazione dei giudici di merito, che avevano valorizzato il ricordo preciso degli acquirenti, la pregressa frequentazione con gli spacciatori, la corrispondenza tra i nomi riferiti e quelli dei soggetti riconosciuti in fotografia, nonché ulteriori elementi di riscontro. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    richiamato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; nel caso concreto le censure sono state ritenute manifestamente infondate.

  • art. 27, comma 3, Cost.

    richiamato dalla difesa, ma non è stato ritenuto leso dalla motivazione impugnata.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    richiamato dalla difesa, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato dalla difesa nel quadro delle censure motivazionali, ma non assunto come decisivo dalla Corte.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato dalla difesa per contestare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dalla difesa; la Corte non ha ravvisato vizi nella valutazione compiuta dai giudici di merito.

  • artt. 110 c.p. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    norme incriminatrici poste a base della responsabilità dell'imputato per concorso nella cessione di stupefacenti di lieve entità.

Massime di principio

  • I riconoscimenti fotografici compiuti in sede di indagini di polizia e i riconoscimenti informali dell'imputato effettuati in dibattimento sono utilizzabili come accertamenti di fatto, poiché il processo penale è informato al principio di non tassatività dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice.
  • La prova della corretta identificazione dell'imputato può desumersi dalla ritenuta attendibilità del dichiarante che, avendo esaminato la fotografia, affermi con certezza che si tratti della persona coinvolta nei fatti.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è censurabile solo quando la illogicità del ragionamento giustificativo sia macroscopicamente evidente; non sono sufficienti contestazioni che si limitino a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • È manifestamente infondato il ricorso che contesti la valutazione di attendibilità del riconoscimento operata dai giudici di merito quando questa sia sorretta da plurimi indici di riscontro coerenti tra loro.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.