Cassazione Penale, Ordinanza n. 02533/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la revoca della misura alternativa disposta dal tribunale di sorveglianza. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto sottoposto a misura alternativa ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova. Con un unico motivo ha censurato la revoca della misura, sostenendo in sostanza che il provvedimento sarebbe stato illegittimo o comunque non adeguatamente motivato. La Corte rileva però che le doglianze sono formulate in modo non consentito in sede di legittimità, perché non prospettano specifiche ragioni di diritto né evidenziano manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. L'ordinanza impugnata aveva valorizzato che, pochi giorni dopo l'inizio della misura, il condannato era stato segnalato per due violazioni delle prescrizioni, consistenti nel non essere reperito presso la propria abitazione; aveva inoltre considerato la mancata comunicazione di un recapito telefonico alle forze di polizia addette al controllo e la mancata documentazione di un'attività lavorativa lecita. Da tali dati il giudice di sorveglianza aveva tratto un giudizio complessivo di inidoneità del comportamento a manifestare una risposta positiva al trattamento e, quindi, l'inutilità della prosecuzione dell'affidamento in prova.
Norme richiamate
La revoca dell'affidamento in prova può poggiare su un apprezzamento complessivo della condotta del beneficiario durante il periodo di prova, quando emerga la mancanza di risposta positiva al trattamento e l'inutilità della prosecuzione della misura.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro i provvedimenti del magistrato o del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando si limita a sollecitare una rivalutazione del merito senza indicare specifici vizi di legittimità, come violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
- Ai fini della revoca dell'affidamento in prova, non è sufficiente la mera constatazione di singole violazioni formali: il giudice deve e può compiere una valutazione globale del comportamento del condannato, per verificare se esso riveli l'assenza di adesione al programma trattamentale e l'inutilità della prosecuzione della misura.
- La mancata reperibilità del soggetto, l'inosservanza delle prescrizioni di controllo e la mancata collaborazione nel fornire elementi utili alle verifiche possono essere valorizzate come indici di non serietà nell'adesione al percorso di affidamento in prova.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato resta fermo e il ricorrente sopporta le conseguenze economiche previste dalla legge, inclusa la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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