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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05568/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile nei gradi di merito della violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 13 giugno 2025. Ha dedotto: a) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a un mero rinvio alla sentenza di primo grado; b) insussistenza della recidiva nel biennio, assumendo che la precedente contestazione della medesima violazione non gli sarebbe mai stata notificata. La sentenza impugnata ha invece dato conto che il ricorrente, privo di patente, fu controllato alla guida di un'autovettura il 4 giugno 2020 e che, dagli accertamenti svolti e riferiti da un teste qualificato, risultavano precedenti verbali per la medesima violazione del 4 febbraio 2020 e del 17 dicembre 2018, non impugnati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e logicamente argomentata su tutti i profili dedotti, valorizzando sia l'accertamento della guida senza patente sia la sussistenza dei precedenti verbali non opposti, idonei a sostenere la contestazione elevata ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Le censure difensive sono state giudicate generiche, aspecifiche e reiterative, prive di un effettivo confronto con le rationes decidendi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, cod. strada

    disposizione incriminatrice richiamata come base della responsabilità per la guida in assenza di patente con reiterazione della violazione nel biennio, secondo gli accertamenti richiamati in sentenza

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste, pena l'inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    la mancanza di specificità dei motivi determina l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche, aspecifiche o meramente reiterative non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Ai fini della contestazione della reiterazione della violazione, è valorizzabile l'accertamento che i precedenti verbali siano stati elevati alla presenza dell'interessato e che non siano stati impugnati, potendo ciò escludere la plausibilità della dedotta mancata conoscenza delle pregresse contestazioni.
  • La motivazione della decisione di merito è sufficiente quando dia conto degli elementi fattuali essenziali posti a fondamento della responsabilità e confuti in modo non apparente le doglianze difensive, senza necessità di un rinvio meramente formale alla pronuncia di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali

Testo integrale

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