Cassazione Penale, Sentenza n. 25631/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per cessione di circa 200 g di cocaina (art. 73 DPR 309/1990), deducendo manifesta illogicità e travisamento della prova. Sosteneva che non risultava quale ruolo concreto avesse svolto, che non vi erano elementi per riferire a lui il quantitativo rinvenuto (perquisizioni effettuate sul fratello e su un terzo), che la ricostruzione dei fatti sulla dinamica dell'uscita dall'abitazione e sul prelievo della droga risultava contraddittoria rispetto alla deposizione del teste D'Andrea, che non erano state effettuate perquisizioni nel suo appartamento né nel centro Lampados, e contestava anche il lungo decorso temporale (oltre dieci anni) tra i fatti e il rinvio a giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa non avesse prodotto la documentazione necessaria per dimostrare il presunto travisamento della deposizione (violazione del principio di autosufficienza e carenza probatoria dell'impugnativa), e ha sottolineato la preclusione derivante dal limite del devolutum in presenza di doppia conforme. In ogni caso i giudici di merito avevano motivato adeguatamente il ruolo del ricorrente sulla base della perizia sul quantitativo, delle perquisizioni eseguite subito dopo l'uscita dall'abitazione dei coimputati, dell'attività degli operatori di polizia e delle conversazioni telefoniche tra i fratelli. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73, primo comma
Norma che punisce il traffico di sostanze stupefacenti; la condanna è stata inquadrata come cessione di circa 200 grammi di cocaina ai sensi di tale disposizione
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese e per l'onere di versamento a favore della Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso
Principio di autosufficienza (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione che deduce vizi di motivazione deve allegare integralmente gli atti di prova contestati o le loro trascrizioni; la mancata allegazione determina l'inammissibilità della censura per manifesta illogicità o travisamento della prova
Massime di principio
- Per censurare un presunto travisamento della prova in cassazione è indispensabile allegare integralmente gli atti o le trascrizioni decisive: senza documentazione probatoria il motivo è normalmente dichiarato inammissibile.
- La regola della "doppia conforme" e del limite del devolutum impedisce alla Cassazione di riaprire valutazioni di merito già pacificamente compiute dai giudici di merito, salvo profili di diritto pienamente dedotti e dimostrati.
- Se la motivazione di merito si fonda su elementi concatenati (perizia sul quantitativo, perquisizioni, attività investigativa e conversazioni telefoniche), la Cassazione valuta la completezza della contestazione documentale: l'assenza di una proposta interpretativa alternativa dettagliata indebolisce il ricorso.
- Il semplice richiamo alla tardività dell'azione penale (decorso di molti anni) richiede una specifica e circostanziata censura; una generica eccezione non è sufficiente per assolvere dall'onere probatorio in sede di legittimità.
- Presentare ricorsi privi di elementi essenziali o manifestamente inammissibili può comportare la condanna del ricorrente alle spese e l'obbligo di versamenti a titolo di ammenda per comportamento processuale colposo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25575/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25576/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25578/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25579/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25581/2022 del 05/07/2022
- Sentenza penale · 5 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25582/2022 del 05/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →