Cassazione Penale, Sentenza n. 30717/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 15/02/2023 che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente e, in subordine, dei beni) emesso dal G.I.P. il 26/01/2023. Il ricorrente deduceva violazione e/o errata applicazione di norme processuali (tra cui artt. 125, comma 3; 309, comma 9; 321, comma 2; 324, comma 7 cod. proc. pen.) e censurava l'inesistenza o l'apparenza della motivazione in ordine al periculum in mora e la genericità dell'indicazione dell'oggetto del sequestro; inoltre contestava che il Tribunale avesse integrato il provvedimento senza richiamare atti citati e senza indicare i passi riferiti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur richiamando il principio di diritto secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora, la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la motivazione sul pericolo di definitiva e irreversibile dispersione del profitto sia ricavabile dall'ordinanza impugnata, la quale fa esplicito riferimento al meccanismo criminoso adottato (uso di società per la creazione, circolazione e spendita di inesistenti crediti d'imposta). Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen., comma 2
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda che il provvedimento deve contenere una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora e che l'onere motivazionale può essere assolto con riferimento alle ragioni per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato nelle more del giudizio.
Definisce i beni confiscabili come profitto del reato; la Corte ricorda che l'astratta confiscabilità non sostituisce l'obbligo di motivazione sul periculum in mora, salvo casi espressamente previsti dalla legge.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sulla confisca obbligatoria per reati tributari (confisca per equivalente); la Corte sottolinea che anche la confisca obbligatoria non esime il giudice dall'obbligo di motivare il periculum in mora nel provvedimento di sequestro preventivo.
Previsione sulla condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di 3.000 euro.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiesta di enunciazione formale del motivo in sede di cassazione nei limiti necessari per la decisione; usata in fase di esposizione del motivo formale del ricorso.
Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade) e altra giurisprudenza citata
Giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione concisa anche sul periculum in mora e che la mera natura obbligatoria della confisca non legittima un automatismo motivazionale; la Corte si è richiamata a tali precedenti per giudicare la sufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una concisa motivazione anche in ordine al periculum in mora: non è sufficiente limitarsi a richiamare la confiscabilità astratta del bene.
- La natura obbligatoria della confisca (es. ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000) non esonera il giudice dall'obbligo di motivare il pericolo di dispersione o alterazione del profitto del reato.
- La motivazione è considerata assolta quando il provvedimento esplicita le ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene o il denaro potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato (es. indicazione di meccanismi criminosi concreti come l'uso di società per circolare crediti inesistenti).
- Un ricorso formulato in termini meramente generici o che non individua con precisione i punti di vizio dell'ordinanza rischia l'inammissibilità; il ricorrente deve evidenziare specifiche carenze motivazionali o formali.
- In caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., pertanto occorre valutare anche il rischio di condanna per soccombenza formale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30579/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30580/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30581/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30582/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30583/2023 del 14/07/2023
- Sentenza penale · 14 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30584/2023 del 14/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →