Cassazione Civile, Ordinanza n. 29530/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare nel quale una clausola di indicizzazione prevedeva canoni fissi integrati da un meccanismo di aggiornamento collegato al Libor CHF 3 mesi e, separatamente, da un regolamento del rischio cambio euro/franco svizzero. La società utilizzatrice aveva ottenuto in primo grado la dichiarazione di nullità della clausola di rischio cambio e la condanna della concedente alla restituzione di somme versate; la Corte d’appello aveva invece riformato la decisione, limitando la nullità alla sola clausola rischio cambio per difetto di meritevolezza e condannando l’utilizzatrice a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. In cassazione, la società utilizzatrice ha dedotto: 1) omesso esame e motivazione apparente, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto correttamente indicati nel contratto il tasso effettivo e il tasso periodale e avesse confuso il tasso contrattuale con quello necessario per il piano di ammortamento; 2) violazione delle norme di trasparenza bancaria e dell’art. 1284 c.c., assumendo che il contratto fosse opaco perché il cliente avrebbe dovuto ricostruire l’effettivo costo del rapporto mediante dati esterni, in particolare la quotazione reale del Libor CHF; 3) violazione dell’art. 117 TUB e dell’art. 1284 c.c., per avere la Corte ritenuto sufficiente il richiamo a elementi esterni obiettivamente identificabili e non aver imposto alla banca di indicare le conseguenze economiche della divergenza tra quotazione pattizia e quotazione reale; 4) violazione degli artt. 1322, 1346 e 1418 c.c., contestando la determinatezza della clausola di indicizzazione e criticando le conclusioni della CTU, nonché richiamando una nota di accredito emessa dalla banca. La società cessionaria/cessionaria del credito ha proposto ricorso incidentale contro la qualificazione della clausola rischio cambio come patto immeritevole ex art. 1322, comma 2, c.c., sostenendo che tale clausola non costituisse uno strumento finanziario autonomo né avesse finalità speculative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società utilizzatrice, ritenendo infondati o inammissibili i motivi relativi a motivazione apparente, trasparenza bancaria e determinatezza del tasso, e ha invece accolto il ricorso incidentale della società cessionaria. In applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite sulla meritevolezza, ha cassato in relazione la sentenza d’appello e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha annullato la condanna della società cessionaria a restituire quanto percepito in applicazione della clausola rischio cambio, con conferma del resto della decisione impugnata e della regolazione delle spese del grado di appello. La società utilizzatrice è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato per la condanna alla restituzione delle somme ritenute indebitamente percepite in primo grado.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
invocato per il vizio di motivazione apparente/error in procedendo; la Corte ribadisce che la motivazione apparente è nullità solo se la sentenza è avulsa dai fatti di causa e non raggiunge il minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni difensive.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il motivo di ricorso deve indicare specificamente le affermazioni di diritto censurate; altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
il principio di autosufficienza richiede la riproduzione del contenuto degli atti/documenti su cui il ricorso si fonda e la loro precisa localizzazione.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in relazione agli oneri di deposito e specifica indicazione del fatto storico omesso.
la Corte afferma che il tasso può essere determinato per relationem, purché mediante criteri prestabiliti, elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non rimessi alla volontà unilaterale della banca; la sanzione sostitutiva opera solo nei casi previsti dalla norma.
richiamato dalle censure sulla determinazione del tasso; la Corte nega la violazione ove il tasso sia determinabile dal contratto o per relationem a dati oggettivi e pubblici.
la meritevolezza va valutata in base allo scopo perseguito dalle parti, non alla convenienza, chiarezza o aleatorietà della clausola; la clausola di leasing con rischio cambio, nelle condizioni descritte, non è immeritevole.
l’oggetto è determinabile quando il rinvio a parametri esterni oggettivi consente la determinazione del tasso senza margini di discrezionalità.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della clausola indeterminata.
la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione in relazione.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 111, comma 6, Cost.
usato come parametro del minimo costituzionale della motivazione.
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 4
i contratti devono indicare tasso, prezzi e condizioni praticati; la Corte ritiene sufficiente anche la determinazione per relationem a dati oggettivamente individuabili.
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 6
indica le clausole nulle e non apposte, tra cui il rinvio agli usi e i tassi peggiorativi rispetto a quelli pubblicizzati.
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 7
introduce la correzione legale del tasso solo in presenza delle ipotesi tipizzate dal comma 4 o dal comma 6.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la sentenza sia priva di reale argomentazione sui fatti di causa e non raggiunga il minimo costituzionale di motivazione; non basta contrapporre una diversa lettura degli elementi contrattuali o probatori.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non di questioni, deduzioni difensive o mezzi istruttori in sé considerati.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede la specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono contrastanti con la norma; inoltre occorre il rispetto dell’autosufficienza, con riproduzione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti.
- In materia bancaria, la trasparenza del contratto si realizza anche quando il tasso sia determinabile per relationem tramite criteri prestabiliti ed elementi esterni oggettivamente individuabili, purché non rimessi alla discrezionalità unilaterale dell’intermediario.
- La sanzione sostitutiva prevista dall’art. 117 TUB opera solo nei casi tipizzati di mancata indicazione del tasso o di clausole nulle nei termini della norma; non si applica quando il tasso, pur complesso da calcolare, sia comunque determinabile dal contratto.
- La meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. va valutata avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza economica, alla chiarezza espositiva o al grado di aleatorietà della pattuizione.
- Una clausola di leasing che colleghi il canone a un indice finanziario e alle variazioni del cambio, con parametri oggettivi e pubblicamente verificabili, non è di per sé un patto immeritevole né uno strumento finanziario derivato implicito.
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