Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36344/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugnava l'assoluzione, deducendo che la Corte d'appello non avrebbe valutato adeguatamente ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 gli episodi di cessione di stupefacenti posti in luce dalle indagini (rilevanti anche se non ritenuti idonei a fondare l'associazione); inoltre contestava la mancata considerazione, ai fini dell'associazione (capo A), di più fatti ormai prescritti riferiti al VALLONEARANCI. ALOISI e SANTORO impugnavano la conferma delle loro condanne lamentando vizi motivazionali, travisamento delle prove, reiterazione di argomentazioni già censurate, violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio", omissione di valutazione delle dichiarazioni del collaboratore ACRI (che dichiarò di non conoscere/di non attribuire rilevanza ai ricorrenti) e illegittima valorizzazione di condotte non contestate specificamente ai due imputati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale in relazione al TOCCI (per sopravvenuta morte dell'imputato) e ha ritenuto manifestamente infondati o inammissibili gli altri profili sollevati dal P.G. con riguardo ai fratelli POMETTI e al VALLONEARANCI (per difetto di specificità e mancato adeguato confronto con la motivazione impugnata). Ha invece accolto i ricorsi di ALOISI e SANTORO: la sentenza impugnata è stata annullata, limitatamente alle posizioni di ALOISI e SANTORO in relazione al capo A) (associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990), per omissioni valutative significative (in particolare il mancato confronto con le dichiarazioni del collaboratore ACRI e la carenza motivazionale sulle ragioni della conferma della condanna); si è disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    Norma che punisce la cessione, anche occasionale, di sostanze stupefacenti; la Corte ha richiamato il principio per affermare che non è possibile fondare una diversa qualificazione penale (es. reato continuato di spaccio) se l'imputazione originaria non conteneva la descrizione degli episodi di spaccio rilevanti

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la decisione ha riguardato in particolare la valutazione della partecipazione al sodalizio (capo A) e i limiti probatori per confermare la responsabilità associativa

  • cod. proc. pen., art. 129, comma 2

    Regola sulla morte dell'imputato durante il processo: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del P.G. avverso sentenza di assoluzione dell'imputato deceduto perché non può instaurarsi il contraddittorio

  • cod. proc. pen., art. 627, comma 3

    Richiamato dalle difese in quanto la Corte d'appello avrebbe riutilizzato argomentazioni già censurate dalla Cassazione senza fornire nuovi elementi di convincimento; la Corte ha rilevato l'obbligo di motivazione rafforzata dopo precedente annullamento

  • cod. proc. pen., art. 192, comma 2

    Principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio: invocato per censurare la carenza della prova in ordine alla sussistenza dell'associazione rispetto ai due ricorrenti

Massime di principio

  • Il ricorso del P.M. contro una sentenza di assoluzione diventa inammissibile se l'imputato è deceduto prima dell'instaurazione del contraddittorio in Cassazione
  • Non è possibile in appello o in Cassazione fondare una condanna per reati "satellite" (es. spaccio continuato) se tali episodi non erano specificamente contestati nell'imputazione originaria: manca la correlazione tra accusa e sentenza
  • La Corte d'appello, chiamata a riformare in senso afflittivo dopo un annullamento, deve fornire motivazione specifica e nuova rispetto agli elementi già ritenuti insufficienti dalla Cassazione; il mero reiterare argomentazioni precedenti è vizio di motivazione
  • Le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di rango apicale, quando esistenti e favorevoli all'imputato (es. "non lo conosco" o "non risulta coinvolto"), devono essere espressamente confrontate e motivate dal giudice se si intende comunque confermare una condanna
  • Nella valutazione della partecipazione ad associazione per delinquere è decisiva la coerenza, la concludenza e la continuità delle condotte nel tempo: consegne isolate, limitate temporalmente e non corroborate da altri elementi non sono necessariamente idonee a sorreggere la responsabilità associativa
  • In cassazione è inammissibile ri-proporre in termini generici il medesimo costrutto accusatorio senza indicare il nesso logico tra le censure e la motivazione impugnata; è necessario un confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.