Cassazione Civile, Ordinanza n. 13749/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Nel corso di un'espropriazione immobiliare promossa dal creditore procedente nei confronti della società cooperativa esecutata, dopo l'aggiudicazione dell'immobile pignorato il giudice dell'esecuzione ha emesso il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. e ha rigettato le istanze della debitrice dirette all'annullamento e alla revoca degli atti presupposti del procedimento. La società ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., articolando due motivi, tutti incentrati sulla contestazione del decreto di trasferimento e degli atti esecutivi antecedenti ritenuti viziati. Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, quale atto del processo esecutivo e non provvedimento decisorio e definitivo su diritti, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. né con ricorso straordinario ex art. 111, comma 2, Cost.; il rimedio esperibile è invece l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La Corte ha aggiunto, per completezza, che anche ove si qualificasse autonomamente il ricorso come rivolto contro il provvedimento di rigetto delle istanze di annullamento e revoca degli atti presupposti, esso resterebbe comunque impugnabile solo con l'opposizione agli atti esecutivi. Nessuna statuizione sulle spese, poiché gli intimati non hanno resistito; la società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. e sono stati dichiarati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
decreto di trasferimento dell'immobile pignorato
il decreto di trasferimento è qualificato come atto del processo esecutivo, non come provvedimento decisorio e definitivo su diritti.
costituisce il rimedio esclusivo per contestare gli atti esecutivi, compresi il decreto di trasferimento e i provvedimenti del giudice dell'esecuzione ad esso connessi.
non è utilizzabile per impugnare il decreto di trasferimento, perché non si tratta di sentenza o provvedimento decisorio impugnabile con ricorso per cassazione ordinario.
art. 111 Cost.
ricorso straordinario per cassazione
non è esperibile contro il decreto di trasferimento, mancando un provvedimento decisorio e definitivo su diritti.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la condanna conseguente in sede di declaratoria di inammissibilità.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio a seguito dell'istanza di decisione della parte ricorrente.
la Corte ha ritenuto equo applicare la sanzione per la proposizione del ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto, se dovuto e nei limiti di legge.
Massime di principio
- Il decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione ex art. 586 c.p.c. è un atto del processo esecutivo e non un provvedimento decisorio e definitivo su diritti; pertanto non è impugnabile con ricorso per cassazione ordinario né con ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
- Le contestazioni contro il decreto di trasferimento e, più in generale, contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione relativi alla fase espropriativa devono essere fatte valere con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- La mera deduzione di vizi degli atti presupposti dell'aggiudicazione non trasforma il decreto di trasferimento in un provvedimento impugnabile con cassazione, quando l'oggetto sostanziale dell'impugnazione resti un atto esecutivo.
- La qualificazione dell'atto impugnato prevale sul nomen iuris utilizzato dalla parte: se il ricorso investe sostanzialmente un atto esecutivo, il rimedio è quello tipico dell'opposizione agli atti esecutivi.
- La proposizione di un ricorso inammissibile può determinare la condanna della parte ricorrente alla sanzione pecuniaria ex art. 96, comma 4, c.p.c. e agli effetti sul contributo unificato previsti dal D.P.R. n. 115/2002.
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