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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25417/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce nell’ambito di una procedura fallimentare. Da un lato, la cessionaria di crediti bancari aveva ottenuto in appello l’ammissione al passivo per un ulteriore importo in collocazione ipotecaria, sulla base di mutui già ritenuti validi dal giudice di merito. Dall’altro, il curatore fallimentare aveva proposto revocazione di crediti già ammessi, sostenendo di avere rinvenuto successivamente documentazione contabile decisiva, non conosciuta in precedenza, idonea a dimostrare che i finanziamenti e le garanzie ipotecarie fossero privi di causa o comunque nulli, perché erogati in una situazione di dissesto e con funzione meramente formale di consolidamento di esposizioni pregresse e di acquisizione di garanzie sproporzionate. In cassazione il fallimento ha dedotto, in sintesi, che la Corte d’appello aveva erroneamente applicato il principio della ragione più liquida, omettendo di esaminare preliminarmente i presupposti della revocazione ex art. 102 l.fall. e la decisività dei documenti sopravvenuti; inoltre ha censurato la mancata pronuncia sulla nullità dei mutui per difetto di causa concreta, il preteso motivo illecito comune e la violazione delle norme sulla meritevolezza della causa e sulla nullità dei contratti. Due ulteriori motivi investivano invece la statuizione di accoglimento dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla cessionaria, ma sono stati ritenuti tardivi perché riferiti a una diversa causa riunita, soggetta a termine d’impugnazione diverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo che nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi allo stato passivo il giudice debba necessariamente decidere prima sulla fase rescindente, cioè sulla sussistenza dei presupposti della revocazione (in particolare il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati), e solo dopo, se la revocazione è accolta, procedere al nuovo esame del merito alla luce delle nuove prove. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Ha invece dichiarato inammissibili i motivi che riguardavano l’opposizione allo stato passivo, perché tardivi rispetto al termine di impugnazione applicabile a tale autonoma causa riunita.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    Disciplina l’opposizione allo stato passivo; nel caso, i motivi riferiti a tale procedimento sono stati ritenuti soggetti al relativo regime impugnatorio e, per il ricorso proposto, tardivi.

  • art. 99, comma 5, l.fall.

    Per l’opposizione allo stato passivo, nel testo applicabile ratione temporis, prevede un termine per ricorrere per cassazione ridotto alla metà, quindi di trenta giorni.

  • art. 102 l.fall.

    Regola la revocazione dei crediti ammessi al passivo; la Corte afferma che il giudizio è bifasico e richiede prima l’accertamento dei presupposti della revocazione e solo poi il giudizio rescissorio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come parametro del motivo di ricorso, in relazione all’ordine di trattazione delle questioni e alla motivazione della decisione.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per censurare l’ordine logico della decisione della Corte d’appello.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Usato come norma di deduzione del vizio di nullità della sentenza/processo per omessa osservanza della struttura bifasica della revocazione.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo, cioè la documentazione sopravvenuta.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia sulla domanda di nullità dei mutui.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    Richiamato per sostenere il difetto di meritevolezza della causa di contratti atipici o nella loro funzione concreta.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato per la dedotta illiceità della causa del mutuo.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato per il preteso motivo illecito comune alle parti.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato quale norma generale di nullità del contratto.

  • art. 216, comma 3, l.fall.

    Citato dalla Corte d’appello come esempio di norma imperativa la cui violazione non comporta automaticamente nullità del contratto, ma può rilevare ai fini della revoca degli atti lesivi della par condicio creditorum.

  • art. 402, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare che il giudice del giudizio rescissorio decide il merito solo dopo avere pronunciato la revocazione.

  • art. 395 ss. c.p.c.

    Richiamato in via generale come disciplina della revocazione ordinaria, cui è assimilata la struttura bifasica del giudizio.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Usato per determinare il termine ordinario di sessanta giorni per il ricorso per cassazione nel giudizio di revocazione.

  • art. 326, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la perentorietà dei termini di impugnazione.

  • art. 14 preleggi

    Richiamato per escludere l’applicazione analogica di una disciplina speciale oltre i casi espressamente previsti.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all’art. 111 Cost. per giustificare il principio della ragione più liquida nei limiti generali del processo civile.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato indirettamente per il criterio dell’ordine di trattazione delle questioni, che però non può sovvertire la struttura necessaria del giudizio di revocazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione dei crediti ammessi al passivo, la fase rescindente è logicamente e giuridicamente pregiudiziale rispetto alla fase rescissoria: il giudice deve prima accertare se sussistano i presupposti della revocazione, come il rinvenimento di documenti decisivi prima ignorati, e solo dopo può riesaminare il merito alla luce del nuovo materiale probatorio.
  • Il principio della ragione più liquida non consente di respingere una revocazione omettendo l’accertamento preliminare dei relativi presupposti, perché in un procedimento bifasico la questione rescindente non può essere elusa sulla base della ritenuta infondatezza della successiva questione di merito.
  • Nei giudizi riuniti, l’autonomia delle singole cause permane: la sentenza formalmente unica si compone di più pronunce distinte, ciascuna soggetta al proprio termine e regime di impugnazione.
  • In materia fallimentare, la violazione della par condicio o l’atto pregiudizievole per i creditori non determina di per sé nullità del negozio, ove l’ordinamento appronti rimedi speciali di inefficacia o revoca; la nullità richiede invece un vero contrasto con norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
  • Il motivo illecito determinante rilevante ai fini della nullità deve tradursi in una finalità vietata dall’ordinamento; il mero intento di arrecare pregiudizio a terzi, senza integrazione di una specifica fattispecie vietata, non basta a rendere nullo il contratto.

Come è indicizzato

MaterieRevocatoriaImpugnazioniRisoluzione del contratto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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