Cassazione Civile, Ordinanza n. 32975/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, rinuncia che è stata accettata dalla controricorrente. Conseguentemente la Corte ha escluso ogni statuizione sulle spese di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, interessi ed esborso per il parere del Consiglio dell'Ordine, relativi all'attività difensiva svolta in un precedente giudizio. La società debitrice propose opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale, in sede di opposizione, accolse solo in parte la contestazione, riducendo l'importo dovuto e compensando in parte le spese. L'avvocato propose ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma successivamente rinunciò al ricorso; la rinuncia fu accettata dalla società controricorrente.
Norme richiamate
Richiamato per il rito sommario con cui il Tribunale ha deciso l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Richiamato quale base del procedimento applicato all'opposizione in materia di compensi professionali.
Richiamato con riferimento alla compensazione parziale delle spese processuali disposta dal Tribunale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando interviene l'accettazione della rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione, essendo venuto meno il contenzioso sul merito dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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