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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22398/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, relativo a una cessione di sostanza stupefacente. Con il ricorso, formulato tramite difensore, sono stati dedotti: 1) difetto di motivazione sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) difetto di motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; 3) difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto immune da censure la motivazione con cui il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità del fatto, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e la sua abitualità; ha inoltre reputato adeguata la motivazione sulla pena, basata sulla gravità del fatto, sulla natura della sostanza ceduta e sulla negativa personalità dell'imputato, escludendo che in cassazione possa essere richiesta una nuova valutazione della congruità della pena in assenza di arbitrarietà o illogicità manifesta. Quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che il giudice di merito aveva motivato il diniego richiamando la personalità negativa e i plurimi precedenti specifici; per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ha infine affermato che le doglianze erano di merito e già adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, che aveva escluso la speciale tenuità del danno nel contesto dell'azione delittuosa. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Fattispecie incriminatrice in materia di stupefacenti relativa alla cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, oggetto della condanna confermata in sede di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di disvalore oggettivo della condotta e di abitualità della stessa, purché la motivazione del giudice di merito sia coerente e non illogica.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale o del profitto di speciale tenuità non è censurabile in cassazione quando il diniego sia sorretto da motivazione adeguata che escluda, in ragione del contesto del fatto, la speciale tenuità del danno.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito valorizzi uno soltanto degli elementi ritenuti prevalenti, senza dover esaminare tutti i parametri astrattamente rilevanti.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando il giudice di merito valorizzi in modo logicamente coerente il disvalore oggettivo della condotta e la sua abitualità; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito se la motivazione è immune da illogicità.
  • Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio non consente di sostituire la valutazione della Corte territoriale con una diversa graduazione della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da motivazione che valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato, compresi eventuali precedenti specifici; non occorre il vaglio analitico di tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo a uno solo ritenuto prevalente.
  • Le doglianze sulla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in mere contestazioni di fatto già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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