Cassazione Penale, Sentenza n. 5294/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe riconosciuto come momento di cessazione dell'illecito l'effettivo sgombero/ sequestro degli ombrelloni e delle sdraio effettuato all'atto dell'accertamento il 20/06/2016. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo la quale l'abusiva occupazione di spazio demaniale è reato permanente che cessa solo con la cessazione dell'uso (rilascio della concessione o sgombero/evizione); pertanto il termine di prescrizione decorre da tale momento e non dalla data dell'accertamento, salvo che dall'accertamento non sia conseguito lo sgombero/cessazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo fondato. Avendo dagli atti che il 20/06/2016, all'atto dell'accertamento, furono sequestrati gli ombrelloni e le sdraio, tale evento ha costituito la cessazione dell'uso illecito e ha fatto decorrere il termine di prescrizione ex art. 157 c.p. dalla predetta data. Ne è conseguito che il reato si è estinto per prescrizione il 20/06/2021, prima della pronuncia impugnata. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 54 codice della navigazione
Norma indicata quale riferimento per il tipo di reato contestato al ricorrente; la sentenza non entra nel merito sostanziale della fattispecie ma dichiara estinto il reato per prescrizione.
art. 1161 codice della navigazione
Ulteriore norma richiamata quale riferimento alla fattispecie contestata; nella decisione l'applicazione di queste norme è resa irrilevante dalla dichiarazione di estinzione per prescrizione.
Richiamato come norma sul decorso della prescrizione: il termine di prescrizione è fatto decorrere dalla cessazione dell'illecito permanente (qui individuata nel sequestro/sgombero del 20/06/2016), determinando l'estinzione del reato il 20/06/2021.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019)
Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, dep. 12/02/2019, p.m. in c. Guazolini, Rv. 275837
Principio consolidato secondo cui l'abusiva occupazione di spazio demaniale è reato permanente e la prescrizione decorre dalla cessazione dell'uso illegittimo (rilascio della concessione o sgombero/evizione), non dalla sola data di accertamento.
Massime di principio
- Per i reati di occupazione abusiva di demanio/publica utilità la fattispecie è permanente: la prescrizione decorre dal momento in cui cessa l'uso illecito (es. sgombero, sequestro, rilascio della concessione), non necessariamente dalla data dell'accertamento.
- Se all'atto dell'accertamento viene eseguito sequestro, sgombero o altra misura che determina la cessazione dell'uso, quel momento può far decorrere il termine prescrizionale.
- In giudizio il giudice deve valutare documenti e atti che provino l'effettiva cessazione dell'occupazione (verbali di sequestro, ordini di sgombero, atti di rilascio della concessione): l'omissione di tale valutazione può costituire vizio di motivazione e comportare annullamento.
- Quando la questione della prescrizione può essere risolta con accertamenti documentali già in atti e determina l'estinzione del reato, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio.
- Per difendersi in casi analoghi è fondamentale produrre e documentare tempestivamente atti che dimostrino la cessazione dell'occupazione o, al contrario, l'eventuale persistenza dell'uso per precisare il dies a quo della prescrizione.
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