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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29321/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto: si deduceva che la Corte di cassazione aveva erroneamente ritenuto coperta dal giudicato progressivo l'esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7, legge n. 203/1991 (nella forma del "metodo mafioso") anche in relazione al reato di associazione per delinquere contestato al capo A). In realtà, secondo il ricorrente, la precedente sentenza di cassazione del 10/06/2016 aveva formato giudicato solo in relazione al capo H) (violenza privata a danno di Mecca) e non rispetto al capo A), sicché l'aggravante doveva essere esclusa per il reato associativo e, una volta esclusa, il reato associativo risultava prescritto.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto sussistente un errore di fatto (svista/errata percezione) nella sentenza n. 51153/2023 limitatamente al rigetto del motivo relativo alla sussistenza dell'aggravante art. 7 per il reato di associazione (capo A). Ha revocato la sentenza n. 51153/2023 in quel punto, ha escluso l'aggravante art. 7 per il capo A e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 25/05/2022 limitatamente al capo A per estinzione del reato per prescrizione. Ha altresì disposto l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per la rideterminazione della pena residua relativa ai capi H) e I), le cui condanne sono divenute irrevocabili.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per errore di fatto quando la statuizione sia frutto di un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti; applicato per sindacare l'errata percezione da parte della Corte di cassazione circa l'ambito del giudicato.

  • art. 7, legge n. 203/1991

    Aggravante applicabile per l'uso del "metodo mafioso" o per la finalità di agevolare un'associazione mafiosa. Nella sentenza è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante nella forma del metodo mafioso rispetto al reato di associazione semplice contestato al capo A), con conseguente esclusione dell'aggravante e verifica degli effetti (prescrizione).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa: richiede connotati specifici del sodalizio mafioso. La giurisprudenza richiamata distingue l'aggravante art. 7 nella forma del metodo mafioso (più connessa al 416-bis) dalla ipotesi di associazione semplice con finalità di agevolare un sodalizio mafioso.

  • art. 416 cod. pen.

    Associazione per delinquere semplice: la giurisprudenza evidenziata precisa che l'aggravante art. 7 può operare sotto il profilo della finalità di agevolare un sodalizio mafioso ma non in quanto uso del metodo mafioso, salvo che non emerga la fattispecie di cui all'art. 416-bis.

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiama il divieto di sindacare nuovamente dalla Corte di cassazione questioni ormai coperte da giudicato progressivo; la sentenza ha però accertato che la Corte di cassazione precedente aveva fatto un errore di percezione sulla parte effettivamente coperta dal giudicato, rendendo operativa la rimessione.

  • art. 112 cod. pen.

    Richiamata marginalmente nella pronuncia precedente in relazione ad altre aggravanti; nella fase decisoria qui rilevata, l'accento principale è sull'art. 7 e sull'effetto che la sua esclusione ha sulla prescrizione del reato associativo.

  • Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (principio giurisprudenziale)

    Principio secondo cui l'art. 625-bis c.p.p. è esperibile per errore di fatto solo quando l'errore sia unicamente percettivo (svista o equivoco) e abbia effettivamente inciso sulla decisione; tale principio è stato richiamato per delimitare l'ambito del ricorso straordinario e valutare la fondatezza dell'errore invocato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è efficace solo per errori di fatto percettivi (svista/equivoco) nella lettura degli atti: occorre dimostrare che l'errore ha effettivamente condizionato la decisione.
  • Il giudicato progressivo (la "intangibilità" delle decisioni di cassazione) protegge i punti già definitivamente risolti dalla Corte di cassazione, ma la sua portata va accertata con precisione: un'errata individuazione di ciò che è già coperto da giudicato può essere impugnata come errore di fatto.
  • L'aggravante ex art. 7 legge n. 203/1991 assume valenze diverse a seconda che sia contestata come "metodo mafioso" o come finalità di agevolare un sodalizio mafioso: il metodo mafioso è logicamente e giuridicamente più connesso alla fattispecie di associazione mafiosa (art. 416-bis), mentre per l'associazione semplice l'aggravante può sussistere solo sotto il profilo della finalità di agevolare un gruppo mafioso.
  • L'esclusione di un'aggravante può incidere sulla configurabilità del reato e determinare la prescrizione: pertanto, la verifica puntuale dell'ambito di applicazione dell'aggravante è cruciale per gli effetti temporali della pena.
  • In caso di annullamento parziale per carenza dell'aggravante o per prescrizione, il giudice dovrà rideterminare la pena residua per i reati non interessati dall'annullamento; spesso la rimessione va fatta ad altra sezione per assicurare imparzialità e regolarità del nuovo esame.
  • Per opporre efficacemente questioni analoghe è importante allegare e richiamare in modo chiaro le sentenze precedenti (con le relative pagine/parte dispositiva) per dimostrare la discrepanza tra quanto stabilito in precedenza e la lettura operata dalla Corte che si intende impugnare.

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