Cassazione Penale, Sentenza n. 8773/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Crotone che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra quattro sentenze successive. Il ricorrente deduceva erronea applicazione dell'art. 81 c.p. (richiamato dall'art. 671 c.p.p.) e denunciava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che i reati erano commessi in circostanze di tempo e luogo omogenee e che avevano tutti natura di offesa al patrimonio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Crotone avesse motivato con logica e congruità, riconoscendo l'offesa al patrimonio ma escludendo il vincolo della continuazione perché i fatti erano differenti nel tempo, commessi in territori diversi e con modalità esecutive non assimilabili; mancava la prova di un unico disegno criminoso o che il ricorrente avesse preordinato la sequenza criminosa.
Norme richiamate
Norma processuale che disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione tra condanne; qui invocata per ottenere il cumulo giuridico, ma il giudice dell'esecuzione ha ritenuto assenti i presupposti fattuali per la sua applicazione.
Norma sostanziale sulla continuazione di reati e concorso formale: richiamata dal 671 c.p.p.; la Corte ha ritenuto che non ricorressero gli elementi tipici della continuazione (unità di disegno criminoso, omogeneità di tempo/luogo/modalità).
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di impugnazione per la cassazione (erronea applicazione del diritto; vizio della motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché si limitava a criticare valutazioni di fatto e la motivazione del tribunale risultava congrua.
Norme sostanziali relative ai vari reati per i quali sono intervenute le sentenze indicate. La Corte ha riconosciuto che si tratta di reati (in gran parte offense al patrimonio), ma ha distinto fattispecie diverse per tempo, luogo e modalità, escludendo che costituissero espressione di un unico piano criminoso.
Massime di principio
- Il mero fatto che più condotte offendano lo stesso bene giuridico (es. il patrimonio) non basta per riconoscere la continuazione: è necessario dimostrare unità di disegno criminoso e omogeneità di tempo, luogo o modalità esecutive.
- Per il riconoscimento della continuazione è fondamentale la valutazione dei presupposti di fatto (prossimità temporale, omogeneità territoriale, identità o analogia delle modalità) e la prova che l'agente abbia previsto e preordinato la sequenza criminosa.
- Le valutazioni di fatto e la congruità della motivazione del giudice di merito sono sottoposte a sindacato limitato in Cassazione: l'impugnazione per cassazione che si riduca a contestare la valutazione probatoria senza individuare un vizio giuridico serio è spesso inammissibile o manifestamente infondata.
- Nel contestare la motivazione bisogna specificare in che modo essa sia contraddittoria o illogica; la mera dissociazione dalle conclusioni del giudice non è sufficiente.
- Quando si richiede il cumulo per continuazione in sede esecutiva, l'onere probatorio grava su chi chiede il riconoscimento: bisogna fornire elementi concreti che dimostrino l'esistenza di un piano criminoso unitario.
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