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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15097/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore Europeo ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva annullato il sequestro preventivo di € 126.393 disposto dal G.I.P., sostenendo violazione ed errata interpretazione dell'art. 640-bis c.p. secondo cui, in base ai decreti ministeriali di settore, per ottenere i contributi per l'attività di pascolo è necessario esercitare il pascolo per almeno 60 giorni annui e dotarsi del codice pascolo che identifica il luogo del pascolamento; inoltre la normativa sui contributi sarebbe strettamente connessa a quella sanitaria, rendendo obbligatoria l'indicazione delle località di pascolo per i controlli veterinari. La difesa dell'indagato ha eccepito che l'assenza del codice pascolo non integra automaticamente la fattispecie penale contestata. Il Procuratore Europeo aveva anche depositato in cassazione un'informativa e dichiarazioni rese da soggetti informati sui fatti, ritenute nuove dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i documenti e l'informativa prodotti per la prima volta in sede di legittimità (prova nuova), richiamando il principio secondo cui in cassazione sono ammesse soltanto motivazioni nuove e non documenti nuovi. Sostanzialmente la Corte ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame: il fumus del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche non risultava dimostrato. Il Tribunale del riesame aveva correttamente osservato che nel caso concreto i terreni destinati al pascolo erano nel medesimo comune dell'azienda e pertanto non sussisteva l'obbligo tassativo del codice pascolo; inoltre non risultava provata l'inesistenza dei bovini dichiarati nelle aree controllate, essendo emersa la presenza di animali in azienda nei giorni dei controlli veterinari. Pertanto la sola omissione della richiesta del codice pascolo non era sufficiente a fondare il fumus della truffa senza la prova dell'inesistenza degli elementi dichiarati.

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    La norma punisce la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La Corte rileva che per affermarne il fumus occorre dimostrare la falsa rappresentazione dei fatti o l'inesistenza dei beni/servizi dichiarati; la mera omissione del codice pascolo non è, di per sé, prova sufficiente della truffa.

  • decreti ministeriali di settore (normativa amministrativa sui contributi per il pascolo)

    Secondo l'impugnante tali decreti richiederebbero il codice pascolo per identificare i luoghi e il periodo di pascolamento (almeno 60 giorni annui). La Corte osserva però che, alla luce del quadro normativo e dei fatti (terreni nel medesimo comune), l'obbligo del codice pascolo non può essere automaticamente inteso come condizione che, se assente, dimostra il fumus della truffa.

  • normativa sui contributi e normativa sanitaria/veterinaria (riferimento normativo di settore)

    L'impugnante ha sostenuto il nesso tra regole di erogazione dei contributi e necessità di informazioni sanitarie per i controlli veterinari. La Corte ritiene che il richiamo alla tutela sanitaria non autorizzi a presumere la truffa in assenza di prova concreta della falsa dichiarazione circa la presenza/assenza degli animali o della localizzazione del pascolo.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità della produzione di documenti nuovi in cassazione: la Corte ribadisce che nel giudizio di legittimità sono ammesse nuove motivazioni, non nuovi documenti.

  • art. 311, comma 4 cod. proc. pen.

    Utilizzato per spiegare i limiti procedurali alla produzione di documenti nuovi nel ricorso in cassazione; la Corte sottolinea che non è possibile introdurre nuova documentazione in questa sede.

  • art. 325, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma che in tema di misure cautelari reali conferma i limiti alla produzione di documenti nuovi in cassazione, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza.

  • art. 613 cod. proc. pen. e riferimento all'abrogato art. 533

    La Corte osserva che il nuovo codice non ha previsto la facoltà di esibire documenti per la prima volta in cassazione (diversamente dall'abrogato art. 533), il che esalta il ruolo di controllo di legittimità della Corte e la inammissibilità di 'prove nuove' in questa fase.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferito al vizio di travisamento della prova: la Corte spiega che tale censura attiene all'erronea valutazione di elementi acquisiti nel merito e non legittima l'ammissione di elementi probatori nuovi in cassazione.

  • artt. 309 e 310 cod. proc. pen. e art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamati per distinguere le fasi processuali: in sede di riesame o appello possono essere ammessi nuovi documenti se si assicura il contraddittorio; in cassazione invece non è ammessa la produzione diretta di documenti nuovi.

Massime di principio

  • In cassazione è possibile proporre solo "motivi nuovi" di diritto; non sono ammessi documenti nuovi o prove nuove introdotti per la prima volta nella fase di legittimità.
  • Il ricorso avverso provvedimenti cautelari reali è ammissibile in cassazione soltanto per violazione di legge; questioni di merito e nuove valutazioni probatorie devono essere sollevate nelle fasi di merito o in sede di riesame quando consentito il contraddittorio.
  • Per configurare il fumus del reato di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) non è sufficiente l'inosservanza formale di un obbligo amministrativo (es. omessa richiesta del codice pascolo); è necessaria la prova che la rappresentazione dei fatti sia effettivamente falsa o che i beni/servizi dichiarati non esistano.
  • Se il pubblico ministero acquisisce nuovi elementi di prova dopo il provvedimento cautelare, l'iter corretto è richiedere nuovamente al G.I.P. misure diverse o utilizzare gli strumenti incidentali previsti (es. riesame, incidente provvisorio) per consentire il contraddittorio; non è ammesso il loro deposito diretto in cassazione.
  • Nei casi in cui la disciplina amministrativa richiede identificazioni o codificazioni (come il codice pascolo), la loro assenza va valutata nel contesto fattuale: quando la localizzazione è comunque determinabile (es. terreni nel medesimo comune) l'assenza del codice non prova automaticamente la frode.

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