Cassazione Penale, Sentenza n. 21591/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la detenzione domiciliare relativa all'espiazione della pena di 1 anno e 6 mesi per i reati di danneggiamento e lesioni personali. Il ricorrente deduce: (1) carenza e vizio di motivazione, contestando l'assenza di spiegazioni sul perché le violazioni riscontrate comportino l'impossibilità o l'inopportunità della prosecuzione della misura e la valutazione di non credibilità della madre che aveva dichiarato la presenza del figlio in casa la notte del 16/06/2023; (2) illogicità della motivazione per avere il Tribunale ritenuto che il detenuto avrebbe dovuto autoimporsi oneri ulteriori (es. consegna delle chiavi di casa alla polizia), prescrizioni che la difesa definisce estranee e inattuabili.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del Tribunale di sorveglianza che ha evidenziato ripetute violazioni delle prescrizioni: rincasamento di circa 15 minuti il 08/01/2023, assenza la notte del 16/06/2023 e nuova assenza la notte del 14/07/2023 nonostante una diffida del 26/06/2023. La Corte ha affermato che, ai sensi della disciplina, anche una singola condotta grave può far emergere la sopravvenuta carenza dei presupposti per la prosecuzione della detenzione domiciliare e che la censura sulla presunta introduzione di nuove prescrizioni (consegna delle chiavi) è infondata poiché l'inciso era irrilevante e non modificava le ragioni della revoca. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter ord. pen., comma 6
La detenzione domiciliare deve essere revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appare incompatibile con la prosecuzione della misura; la valutazione è di merito e può basarsi anche su singole condotte ritenute gravi rispetto alla prognosi di risocializzazione.
Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Sez. I n. 1088 del 14.2.1997, rv 207214
Richiamata per il principio secondo cui misure alternative implicano la formulazione di una prognosi favorevole sulla prevenzione della commissione di ulteriori reati e sul buon esito del percorso di risocializzazione.
Sez. I n. 25640 del 21.5.2013, Rv 256066
Richiamata per affermare che non è necessario attendere il giudicato per ritenere sopravvenuta la carenza dei presupposti della misura; il giudice può revocare autonomamente la misura sulla base di valutazioni di fatto.
Massime di principio
- Le violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare possono giustificare la revoca anche se isolate, qualora siano valutate gravi e indicative della mancata risocializzazione.
- La verifica della prosecuzione della misura è una valutazione di merito del giudice di sorveglianza; la Cassazione interviene solo se emergono vizi di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà nella motivazione.
- Per impugnare efficacemente una revoca è necessario dimostrare errori fattuali o carenze probatorie nella ricostruzione delle violazioni, non limitarsi a contestare in astratto la motivazione.
- Annotazioni o suggerimenti del giudice sull'opportunità di comportamenti del detenuto (es. rendersi reperibile) non equivalgono a nuove prescrizioni formali se non risultano imposte dall'ordinanza applicativa.
- Il rigetto del ricorso comporta quasi sempre la condanna alle spese processuali; è quindi importante valutare attentamente prospettive di successo prima di proporre ricorso.
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