Cassazione Penale, Sentenza n. 7115/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore ha chiesto la revoca ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. sostenendo che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 34633 del 3/7/2024, non ha rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati contestati al capo 5) (detenzione a fini di cessione di sostanze della Tabella II, art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990) relativi a condotte dal 1/1/2014 al 1/4/2015. La Corte di appello di Catania (sentenza 16/6/2023) aveva escluso la prescrizione in ragione di una sospensione del termine per 303 giorni, per cui il termine di prescrizione con riferimento all'ultimo evento del 1/4/2015 sarebbe scaduto il 4/9/2023. Alla data della sentenza di Cassazione (3/7/2024) il termine era quindi già decorso; l'omissione della Cassazione era un mero errore percettivo, correggibile con il rimedio dell'art. 625-bis.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso ex art. 625-bis c.p.p., revocando la sentenza della Seconda Sezione penale n. 34633 del 3/7/2024 e annullando senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Catania del 16/6/2023 nei confronti di Grillo perché il reato ascritto al capo 5) è estinto per prescrizione. La pronuncia è stata adottata immediatamente (anche in sede rescindente) senza pubblica udienza, conformemente alla richiesta del ricorrente.
Norme richiamate
Consente la revoca della sentenza della Corte di Cassazione quando l'omessa pronuncia su questioni rilevabili d'ufficio (qui la prescrizione) derivi da un mero errore percettivo dell'organo giudicante e non da un autonomo percorso decisorio; il rimedio è stato utilizzato per correggere l'omissione della Cassazione.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Individua la fattispecie di reato contestata (detenzione a fini di spaccio di particolari sostanze, elencate nella Tabella II); la questione sostanziale riguarda la prescrizione dei reati commessi tra il 1/1/2014 e il 1/4/2015.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata nella valutazione iniziale sulla lieve entità delle condotte; nella sentenza di Cassazione era stata esaminata una questione relativa alla qualificazione come fattispecie di lieve entità, che però non ha inciso sul rilievo della prescrizione.
Massime di principio
- L'omessa rilevazione della prescrizione in una sentenza di Cassazione può essere sanata con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. solo se l'omissione costituisce un mero errore percettivo e non il risultato di un autonomo percorso valutativo.
- Se il ricorso è non inammissibile, la Corte di Cassazione deve rilevare d'ufficio la prescrizione: l'inammissibilità è l'unica situazione che impedisce l'introduzione della fase di impugnazione e, quindi, la rilevazione automatica della prescrizione.
- Quando il calcolo della prescrizione si basa su elementi non controversi (ad es. date delle condotte e durata della sospensione), la prescrizione può essere verificata e dichiarata anche in sede di legittimità senza necessità di riesame probatorio.
- Se risulta che il reato è estinto per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare l'estinzione del reato anche immediatamente, anche in sede rescindente e senza pubblica udienza, se la decisione corrisponde alla richiesta del ricorrente.
- Il difensore deve prospettare chiaramente nel ricorso che l'omissione costituisce un mero errore percettivo e fornire gli elementi necessari al calcolo della prescrizione (date degli eventi, sospensioni ecc.) affinché il rimedio ex art. 625-bis sia applicabile.
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