Cassazione Civile, Ordinanza n. 34521/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di differenze retributive proposta da un lavoratore che sosteneva di avere svolto, in determinati periodi e con specifici orari, attività di assistenza bagnanti presso la spiaggia di un villaggio campeggio gestito dalla società convenuta, senza regolare formalizzazione del rapporto. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado e ha condannato la società al pagamento di € 12.457,56 oltre accessori, ritenendo provati i periodi di lavoro, l'orario e le mansioni sulla base di prova testimoniale, del possesso del brevetto di assistente bagnanti e di un pregresso rapporto di lavoro nell'anno 2004; ha inoltre ricondotto le mansioni al 5° livello del c.c.n.l. Turismo e ritenuto corretto il calcolo delle differenze retributive anche alla luce dell'art. 36 Cost., in assenza di prova dell'integrale adempimento datoriale. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito valore probatorio univoco a elementi che, invece, erano soltanto valutabili liberamente, e lamentando in sostanza una erronea valutazione delle prove raccolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la censura, formalmente inquadrata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., si risolveva in una mera critica alla valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito. Ha ribadito che la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali del potere officioso, mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisca valore di prova legale a elementi liberamente valutabili o viceversa. Poiché la Corte d'appello aveva fondato il proprio accertamento su una pluralità di elementi istruttori e indiziari valutati complessivamente, il motivo non era ammissibile. Non è stata liquidata alcuna spesa per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo, per il ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei limiti legali; non basta contestare la valutazione delle prove operate dal merito.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice valuta liberamente una prova legale o ritiene vincolante una prova soggetta a libero apprezzamento; non è denunciabile per la mera discordanza sulla ponderazione delle prove.
art. 36 Cost.
È richiamato dalla Corte territoriale quale parametro di correttezza della retribuzione dovuta al lavoratore.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per censurare la sola ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, poiché tale attività rientra nel suo esclusivo potere di valutazione delle prove.
- Per configurare la violazione dell'art. 115 c.p.c. occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti consentiti.
- Per configurare la violazione dell'art. 116 c.p.c. occorre allegare che il giudice abbia attribuito valore di prova legale a un elemento che tale natura non ha, oppure abbia disconosciuto il valore vincolante di una prova legale.
- Quando il giudice di merito fonda l'accertamento su una pluralità di elementi, tra prove testimoniali e indizi concordanti, la censura che miri solo a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio è inammissibile in cassazione.
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