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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49591/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 671 c.p.p., che il giudice dell'esecuzione verificasse l'estensibilità del vincolo della continuazione (art. 81 c.p.) già riconosciuto in sede di cognizione per alcune fattispecie estorsive anche ad ulteriori reati di estorsione commessi nello stesso arco temporale (una estorsione accertata con sentenza del 27/7/2018, divenuta irrevocabile il 24/11/2020). La Corte d'appello aveva respinto l'istanza ritenendo intangibile il giudicato e affermando di non poter effettuare lo scorporo della pena già aumentata per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato ad altro giudice dell'esecuzione in seno alla Corte d'appello di Caltanissetta. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione doveva verificare, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., se i reati prospettati dal ricorrente rientrassero nel vincolo della continuazione e, qualora decidesse di non estendere tale vincolo, motivare espressamente la disattesa valutazione già compiuta in sede cognitoria sul complessivo quadro fattuale e giuridico. Conseguentemente è stata disposta la rinnovazione della valutazione da parte di un diverso collegio esecutivo, con piena libertà di apprezzamento ma con obbligo di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Riconosciuto come il criterio materiale della "continuazione" fra reati: la Corte evidenzia che, se il giudice dell'esecuzione è investito di una richiesta di estensibilità del vincolo, deve valutare se sussistono gli indici tipici del nesso ex art. 81 (prossimità temporale, omogeneità degli interessi protetti, identità del disegno criminoso) e motivare qualora non intenda seguire la valutazione del giudice della cognizione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Strumento procedurale per chiedere al giudice dell'esecuzione la revisione del trattamento sanzionatorio in relazione a circostanze sopravvenute o non considerate: la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione, investito di tale istanza, deve effettuare l'accertamento sull'estensibilità della continuazione e non limitarsi a richiamare il giudicato senza compiere la valutazione richiesta.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente nell'impugnazione; però la decisione della Corte di Cassazione non sviluppa nel testo un'interpretazione specifica e puntuale di tale disposizione rispetto al caso concreto.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 (Miele)

    Principio richiamato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitiva quando è chiamato a valutare l'estensibilità del vincolo della continuazione; se decide di non accogliere la domanda deve motivare sul complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, investito di istanza ex art. 671 c.p.p., deve valutare l'estensibilità della continuazione anche quando parte del vincolo sia già stata riconosciuta in sede di cognizione; non può sottrarsi all'esame invocando automaticamente il giudicato.
  • Se il giudice dell'esecuzione decide di non estendere il vincolo della continuazione a reati aggiuntivi, è obbligato a motivare specificamente perché discosta la propria valutazione da quella già effettuata dal giudice della cognizione, esaminando il complesso delle risultanze fattuali e giuridiche.
  • La possibilità di estendere la continuazione si fonda su criteri fattuali (prossimità temporale, identità o analogia degli illeciti, medesimo disegno criminoso o collegamento funzionale): l'onere probatorio sull'esistenza di tali indici grava sulle parti che propongono la domanda e deve essere preso in considerazione dal giudice dell'esecuzione.
  • Il rinvio da parte della Cassazione non determina automaticamente l'applicazione della continuazione; lascia al giudice dell'esecuzione una valutazione di merito, purché adeguatamente motivata.
  • In pratica, la presenza di un aumento della pena già operato in precedenti sentenze non impedisce a chi chiede l'estensione della continuazione di ottenere una nuova valutazione: ciò significa che il giudicato non è incondizionatamente «inumovibile» quando si tratti di verificare l'applicabilità del vincolo ad ulteriori reati inseriti nel medesimo arco temporale.

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