Cassazione Civile, Ordinanza n. 30335/2021 del 27/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino senegalese aveva chiesto protezione internazionale; la Commissione territoriale aveva respinto la domanda, il Tribunale di Roma aveva confermato il rigetto e la Corte d'appello di Roma aveva parimenti respinto l'impugnazione. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi, ma il ricorso non conteneva l'esposizione dei fatti della causa: nel corpo dell'atto si richiamava soltanto l'avvenuta proposizione del ricorso di primo grado e dell'appello, senza alcun riferimento al fatto sostanziale posto a fondamento della domanda e delle censure rivolte alla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 3, perché del tutto privo dell'esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha ribadito che la narrazione può anche non essere autonoma o analitica, ma deve consentire, dal testo complessivo del ricorso, di comprendere adeguatamente il fatto sostanziale e processuale per valutare le critiche alla decisione impugnata. Nel caso concreto mancava ogni riferimento al fatto sostanziale. Nulla è stato disposto per le spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a consentire la comprensione del fatto sostanziale e processuale e quindi delle censure mosse alla decisione impugnata; la sua mancanza determina inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per identificare la misura del contributo unificato base cui rapportare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, l'esposizione sommaria dei fatti di causa non richiede una sezione autonoma né una narrazione particolarmente analitica, ma deve comunque consentire di ricostruire il fatto sostanziale e processuale rilevante.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur articolando motivi di censura, non renda comprensibile il nucleo fattuale della controversia e non permetta di apprezzare il significato e la portata delle doglianze.
- La mancanza di difese dell'intimato non esclude la declaratoria di inammissibilità né impedisce la regolazione delle conseguenze economiche previste dalla legge, incluso l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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