Cassazione Penale, Ordinanza n. 17637/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un imputato, già condannato in appello per il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria, aggravato dalla finalità di agevolare un'associazione di stampo mafioso, ha proposto ricorso straordinario per presunto errore di fatto della Corte di cassazione. Deduceva che la precedente decisione di inammissibilità del ricorso ordinario non aveva considerato una specifica richiesta formulata nell'atto di appello, ossia il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Nelle more della trattazione del ricorso straordinario, chiedeva la sospensione dell'esecuzione della sentenza, allegando condizioni di salute particolarmente gravi e la propria detenzione.
La decisione
La Corte ha esaminato soltanto l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione e l'ha rigettata. Ha ritenuto che, in materia di sospensione conseguente a ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, i "casi di eccezionale gravità" vadano valutati con riferimento al complesso della vicenda processuale e non solo alle condizioni soggettive del detenuto. È quindi necessario verificare preliminarmente il fumus boni iuris della domanda principale ex art. 625-bis c.p.p., ossia la probabilità di successo del ricorso in base a una delibazione sommaria. Nel caso concreto, la Corte ha escluso, allo stato degli atti, una probabilità di accoglimento del ricorso straordinario, perché il motivo di appello sulle attenuanti generiche era giudicato generico e quindi originariamente inammissibile; perciò non era neppure necessario che fosse affrontato nel merito. Il primo giudice aveva inoltre valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti, il contesto mafioso del fatto, argomento non confutato in appello.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto rileva solo se assistito da un fumus boni iuris apprezzabile; nella valutazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione il giudice deve verificare sommariamente la probabilità di accoglimento della domanda principale.
Le circostanze attenuanti generiche non potevano essere pretese in sede di appello se il motivo era formulato in modo generico e quindi inammissibile; il mancato esame della doglianza non integra errore di fatto ove la censura sia originariamente inidonea a imporre una decisione nel merito.
La sentenza richiama il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria, aggravato dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, quale reato oggetto della condanna precedente.
Massime di principio
- Nella sospensione dell'esecuzione collegata a ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, la nozione di "casi di eccezionale gravità" non può essere apprezzata solo in chiave personale o sanitaria, ma richiede una valutazione complessiva della vicenda processuale.
- La sospensione dell'esecuzione presuppone una verifica preliminare del fumus boni iuris della domanda principale: se il ricorso straordinario non appare, allo stato degli atti, dotato di una seria probabilità di accoglimento, la sospensione deve essere negata.
- Una doglianza formulata in appello in modo generico può essere originariamente inammissibile; in tal caso la mancata specifica pronuncia sul punto non costituisce errore di fatto idoneo a fondare l'accoglimento del ricorso straordinario.
- Quando il giudice di merito abbia già motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando un elemento centrale del fatto, come il contesto mafioso della condotta, la censura appello che non si confronti con tale argomento può essere reputata insufficiente a scardinare la decisione.
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