Cassazione Penale, Sentenza n. 14011/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Perricone ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: contestava la carenza e l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta consapevolezza della 'mafiosità' di Giosuè Di Gregorio (elemento necessario per la configurazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso, art. 416-ter cod. pen.), sostenendo che i fatti riferiti fossero stati travisati e che le intercettazioni e gli elementi probatori non dimostrassero la sua consapevolezza. Con un secondo motivo ha censurato l'applicazione (secondo lui errata) delle presunzioni cautelari previste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché la carenza della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e all'adeguatezza della misura carceraria rispetto a misure meno afflittive (arresti domiciliari con controllo elettronico). In sostanza chiedeva l'annullamento dell'ordinanza per difetto probatorio e per erronea valutazione delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la questione infondata, precisando i limiti del sindacato di legittimità (non è consentito riesaminare i fatti ma solo verificare la logicità della motivazione). Ha richiamato il quadro normativo (modifiche all'art. 416-ter operate dalla legge n. 43/2019) e la giurisprudenza recente che estende la rilevanza penale anche al procacciamento di voti proveniente da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose, indipendentemente dall'uso del 'metodo mafioso'. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria e la consapevolezza del Perricone della caratura mafiosa di Di Gregorio, desunta dalle intercettazioni, dai colloqui, dagli incontri monitorati, dalle consegne di denaro e dalla vicenda relativa a Silaco. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto applicabile la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, e ha valutato concretamente gli indici di pericolosità (rapporto stabile con un soggetto organico al sodalizio mafioso, contributo allo scambio elettorale finalizzato a vantaggi per il sodalizio), ritenendo inidonei gli arresti domiciliari a garantire il divieto di comunicazione con terzi. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma della misura detentiva (per i capi su cui resta la custodia) e condanna del ricorrente alle spese processuali; inoltre il Riesame aveva già annullato la cautela solo in relazione al capo n.7 (estorsione in danno di Graziano Silaco).
Norme richiamate
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma (...).
La norma, nelle modifiche successive al 2019, estende la rilevanza penale anche al procacciamento di voti che provenga da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose (anche se il metodo usato non sia il cosiddetto 'metodo mafioso') e amplia il concetto di 'utilità' a 'qualunque altra utilità'. La Corte ha applicato questa interpretazione per ritenere punibile lo scambio elettorale politico-mafioso anche se il procacciamento non avveniva necessariamente con modalità intimidatorie evidenti.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede una presunzione relativa (duplice) in tema di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per talune fattispecie; la Corte ha osservato che, pur con qualche imprecisione formale del Tribunale, va applicata la presunzione relativa e va comunque effettuata una valutazione concreta del pericolo di reiterazione.
Norma procedurale che disciplina il ricorso al Tribunale del riesame/Tribunale della libertà; richiamata come titolo dell'atto di riesame adottato in sede cautelare.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. c) e lett. e))
Riferimenti alle motivazioni invocate nel ricorso per cassazione: lett. c) (violazione o falsa applicazione della legge processuale), lett. e) (carenza o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha escluso che le doglianze potessero essere accolte perché si limitavano a una diversa valutazione dei fatti e non a vizi logici/giuridici della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti né sostituisce la valutazione probatoria del giudice del merito; verifica solo la logicità e la correttezza giuridica della motivazione.
- Dalla riforma del 2019 l'art. 416-ter punisce lo scambio elettorale politico-mafioso anche quando i voti provengono da appartenenti ad associazioni mafiose senza che sia necessario l'uso del 'metodo mafioso'; pertanto la responsabilità può derivare dall'utilizzo di procacciatori notoriamente legati alla mafia.
- La consapevolezza della 'mafiosità' di un soggetto può essere desunta anche in via indiziaria da conversazioni, incontri ripetuti, consegne di denaro e dalla condotta complessiva dell'imputato; non è necessario che esistano sentenze pregresse per la qualificazione dell'altro come mafioso, se emergono elementi probatori nel procedimento.
- In tema di misure cautelari, opera una presunzione relativa (art. 275 comma 3) circa esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere per reati collegati alla mafia; tuttavia il giudice deve comunque compiere una valutazione concreta del pericolo di reiterazione e dell'idoneità delle misure meno afflittive.
- La mera contestazione della valutazione delle prove o la proiezione di una diversa ricostruzione fattuale non costituiscono motivo ammissibile in cassazione per vizio di motivazione; bisogna dimostrare vizi logici, incoerenze o errata applicazione del diritto.
- Gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono essere ritenuti insufficienti se non impediscono efficacemente la comunicazione o i contatti che alimentano il rischio di reiterazione, specie quando vi siano rapporti fiduciari stabili con esponenti di un sodalizio mafioso.
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