Cassazione Penale, Sentenza n. 28693/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di prevenzione con doppia censura: (1) violazione delle norme del d.lgs. n.159/2011 e carenza di motivazione nella valutazione della pericolosità sociale e della sua perimetrazione temporale; si sosteneva che la valutazione della pericolosità nel procedimento di prevenzione fosse autonoma rispetto al giudizio penale e che la Corte d'appello avesse semplicisticamente fatto coincidere l'arco temporale di appartenenza associativa con quello indicato nell'imputazione/sentenza penale senza valutare condotte concrete e la cessazione della pericolosità; (2) violazione delle norme del d.lgs. n.159/2011 e carenza di motivazione in relazione alla confisca di vari cespiti (somma in contanti di 955.680 euro, impresa individuale Fercolor, libretto deposito titoli, quota 50% di immobile intestato a Stefania Nicolò, polizza assicurativa): si deduceva illogicità, travisamento di prove e mancata prova dell'illegittima provenienza dei beni o della titolarità effettiva a carico del proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In particolare: è inammissibile il motivo relativo alla quota del 50% dell'immobile intestato a Stefania Nicolò per carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva negato il rapporto fiduciario; il primo motivo (sulla misura personale di prevenzione e sulla sua perimetrazione temporale) è stato ritenuto infondato: la Corte ha ritenuto non necessaria ulteriore motivazione da parte della Corte d'appello data la breve distanza temporale tra i provvedimenti e i fatti; la confisca della somma in contanti è confermata perché la somma era nella disponibilità del Nasso nel periodo oggetto di accertamento, non giustificata con redditi dichiarati e ritenuta di origine illecita in relazione all'appartenenza al sodalizio mafioso; la censura sulle confische relative alla ditta Fercolor e alla polizza è stata dichiarata inammissibile per essere sollevata per la prima volta in cassazione o perché fondata su questioni di merito non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il decreto impugnato e le misure patrimoniali ivi disposte sono state confermate e il ricorso dichiarato infondato o inammissibile secondo i casi; il ricorso è stato dunque rigettato e il provvedimento di prevenzione e le confische sono rimaste in vigore.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle misure di prevenzione e disciplina antimafia)
artt. 4, 10, 14, 20, 24, 26, art. 10 comma 3, art. 27 comma 2
Le disposizioni richiamate disciplinano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al penale e i limiti delle impugnazioni in cassazione. La Corte ha ritenuto che l'accertamento della pericolosità sociale può essere autonomo ma che, se non intercorre un notevole lasso di tempo tra i provvedimenti, l'appello non è obbligato a rimettere in discussione la perimetrazione temporale già valutata in primo grado; inoltre l'art.10 comma 3 limita il sindacato di cassazione alle violazioni di legge e non ai meri apprezzamenti di fatto o di merito.
art. 606, comma 1 lett. b) ed e), art. 606 comma 3, art. 616 comma 1
Gli articoli indicati definiscono i motivi di ricorso per cassazione (violazioni di legge e carenza di motivazione), i limiti di ammissibilità delle deduzioni introdotte per la prima volta in cassazione e la conseguenza del rigetto del ricorso (spese, ecc.). La Corte ha dichiarato inammissibili censure di merito o novità introdotte in cassazione e ha valutato come infondati i motivi di diritto proposti.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione l'accertamento della pericolosità sociale è autonomo rispetto al processo penale, ma la Corte d'appello non è sempre tenuta a riesaminare integralmente la perimetrazione temporale se non è trascorso un arco di tempo significativo tra i provvedimenti e i fatti.
- La mera coincidenza temporale con la imputazione penale non è automaticamente illegittima, ma chi impugna deve avanzare censure concrete e specifiche sulle condotte e sui periodi; assenze di tali censure possono rendere il ricorso infondato o inammissibile.
- La disponibilità di ingenti somme di denaro non giustificate dai redditi dichiarati può legittimamente integrare, in sede di misura di prevenzione patrimoniale, il sospetto di provenienza illecita e giustificare la confisca, salvo prova contraria adeguata fornita dal proposto.
- Le censure che attengono al merito probatorio, al travisamento delle prove o alla valutazione della congruità economica sono difficilmente sindacabili in cassazione se non fondate su specifiche violazioni di legge: ciò impone di sollevare tali questioni nel merito e nei gradi di giudizio precedenti.
- In caso di beni intestati a terzi, il proposto deve assumere la posizione processuale corretta: se nega l'esistenza di un rapporto fiduciario la Cassazione può ritenere il motivo inammissibile per carenza di interesse; è invece ammissibile impugnare sostenendo l'esistenza del rapporto fiduciario ma affermando la lecita provenienza dei beni.
- Non è consentito introdurre in cassazione per la prima volta una rinnovata perimetrazione cronologica della pericolosità sociale o nuovi elementi probatori che avrebbero dovuto essere dedotti in appello; tali deduzioni vengono dichiarate inammissibili.
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