Cassazione Civile, Ordinanza n. 35306/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 27 marzo 2014 con cui una società si obbligava ad acquistare una serie di immobili da un'altra società, prevedendo una disciplina atipica dell'esecuzione: immissione anticipata nella disponibilità dei beni, facoltà di locarli, percezione dei canoni, pagamento di spese e tributi, cessione di un credito verso terzi a parziale prezzo, conguaglio al definitivo e accollo di un mutuo solo alla stipula del contratto definitivo. Dopo il fallimento della promittente venditrice, il curatore otteneva lo scioglimento dal contratto ex art. 72 l.fall. La promittente acquirente impugnava l'atto di scioglimento e poi agiva sostenendo che la scrittura integrasse già un contratto definitivo traslativo, trascritto prima del fallimento, chiedendo anche l'ammissione al passivo di varie somme: il controvalore del credito ceduto, il debito accollato e i pagamenti eseguiti per debiti della fallita, oltre ai canoni di locazione non percepiti perché pignorati da terzi. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti, tra gli altri, i seguenti motivi: nullità/mancanza di motivazione sulla qualificazione del contratto; violazione dell'art. 1362 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per sostenere che la scrittura fosse un contratto definitivo di compravendita di cosa futura; violazione degli artt. 72 e 45 l.fall. per l'illegittimità dello scioglimento e per l'opponibilità del contratto trascritto; violazioni in tema di giudicato endofallimentare; e doglianze sulla mancata ammissione al passivo dei crediti derivanti dall'anticipata esecuzione del rapporto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società succeditrice processuale perché il dante causa aveva già proposto il medesimo ricorso; nei confronti della società originaria ricorrente ha invece rigettato tutti i motivi esaminati. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari del fallimento su notifica e procedibilità. Nel merito ha affermato che la motivazione del tribunale sulla natura preliminare del contratto era sufficiente e che i fatti allegati dalla ricorrente erano già stati considerati dal decreto impugnato e, comunque, non dimostravano un effetto traslativo già perfezionato. Ha inoltre osservato che la scrittura non era un definitivo di vendita di cosa futura, perché riguardava immobili già esistenti e perché il contratto rinviava il trasferimento della proprietà alla stipula del definitivo. Ha ritenuto assorbite o non decisive le censure sul giudicato endofallimentare e sull'opponibilità ex art. 45 l.fall. Quanto ai crediti insinuati, ha escluso: la restituzione del valore del credito ceduto, perché il denaro non era mai stato incassato; l'ammissione del debito accollato, perché l'accollo era subordinato al definitivo mai stipulato; il credito per canoni non percepiti, perché l'effetto anticipato era caduto con lo scioglimento del preliminare; infine ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l'ultimo motivo sulla compensazione non dedotta nel merito. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti in solido.
Norme richiamate
L'impugnazione dell'atto del curatore e il successivo reclamo non impediscono di per sé la contestazione degli effetti del provvedimento nelle sedi ordinarie; nel caso concreto, tuttavia, le doglianze sul giudicato sono state ritenute assorbite o irrilevanti.
Il decreto che respinge il reclamo avverso lo scioglimento dal contratto pendente non ha natura decisoria su diritti soggettivi, ma attiene al controllo sull'esercizio del potere del curatore.
Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare pendente; lo scioglimento travolge anche gli effetti anticipati eventualmente previsti dal regolamento contrattuale interinale.
L'opponibilità alla massa richiederebbe, nel ragionamento della Corte, la trascrizione della domanda idonea a far valere l'effetto traslativo; nel caso concreto la questione è stata comunque assorbita dalla qualificazione del rapporto come preliminare.
L'opposizione allo stato passivo non consente l'ammissione di crediti che presuppongano un effetto negoziale ormai caducato o mai perfezionato.
È riconosciuta in astratto la successione nel processo del successore a titolo particolare, ma la sua partecipazione è inammissibile in cassazione se il dante causa è già costituito per il medesimo diritto controverso.
La censura di ultrapetizione o omissione è stata richiamata dalla ricorrente, ma le relative doglianze sono state assorbite o respinte in quanto non decisive.
La ricorrente ha invocato i criteri interpretativi contrattuali, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà la qualificazione giuridica e l'accertamento di fatto sulla natura preliminare del negozio.
La Corte richiama, in via argomentativa, la necessità della trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica per l'opponibilità alla massa, ove si volesse far valere un contratto preliminare con effetti traslativi non ancora compiuti.
Ai fini della procedibilità del ricorso è sufficiente il deposito tempestivo di un'unica copia del ricorso cumulativo.
Non è espressamente richiamato come oggetto di censura, ma il ragionamento valorizza il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare che il negozio fosse già definitivo e che i crediti fossero effettivamente maturati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile l'intervento o il ricorso del successore a titolo particolare quando il dante causa ha già proposto il medesimo ricorso sul medesimo diritto controverso; la successione processuale non consente una duplicazione di impugnazioni.
- La qualificazione di un contratto come preliminare o definitivo dipende dal contenuto della volontà negoziale: il preliminare obbliga a stipulare un futuro consenso traslativo, mentre il definitivo produce direttamente il trasferimento della proprietà; l'anticipazione di alcuni effetti economici o possessori non trasforma di per sé il preliminare in definitivo.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio di merito sulla qualificazione del contratto quando i fatti invocati risultano già considerati nel provvedimento impugnato o comunque non sono idonei a sovvertirne la conclusione.
- Lo scioglimento del curatore dal contratto preliminare pendente travolge anche gli assetti di esecuzione anticipata collegati al futuro definitivo; non maturano crediti restitutori o pretese di esecuzione di obblighi subordinati a un contratto definitivo mai stipulato.
- L'effetto di opponibilità alla massa richiede il rispetto delle formalità pubblicitarie pertinenti al tipo di tutela azionata; se il rapporto resta qualificato come preliminare, la mera trascrizione del contratto non basta a rendere opponibile alla massa un preteso effetto traslativo non ancora perfezionato.
- Il reclamo ex art. 26 l.fall. contro il provvedimento di scioglimento del curatore non ha natura decisoria su diritti soggettivi e non preclude, di regola, la successiva contestazione degli effetti sostanziali nelle sedi ordinarie o endoconcorsuali appropriate.
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